Il payback dispositivi medici non ha natura tributaria e gli atti regionali vanno contestati dinanzi al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14425 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma non possiede natura tributaria, difettando i presupposti soggettivi e oggettivi propri dei tributi. Gli atti regionali di recupero delle quote di ripiano costituiscono esercizio di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, sicché la relativa controversia involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Le questioni attinenti alla legittimità degli atti statali di certificazione e di linee guida restano devolute al giudice amministrativo, risultando infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici alle aziende del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto della Regione Marche che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha quantificato in euro 131.576,25 la quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018. Ha altresì gravato gli atti statali presupposti: il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida del 6 ottobre 2022 e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento oltre al risarcimento del danno. A seguito di opposizione, il ricorso straordinario è stato trasposto dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamati i propri precedenti conformi e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha respinto le censure rivolte agli atti statali. Il sistema del payback, già noto alle imprese sin dal 2015, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e la determinazione dei tetti di spesa regionali nella stessa misura di quello nazionale non lede l’affidamento degli operatori. Il calcolo dello scostamento, basato sui dati della voce BA0210 del modello CE, risulta sufficientemente trasparente, essendo il fatturato rilevante al lordo dell’IVA, come espressamente previsto dal comma 8 dell’art. 9-ter, e dovendo gli eventuali servizi accessori costituire oggetto di separata fatturazione.
Quanto alla dedotta natura tributaria del prelievo, il TAR la esclude: la prestazione, pur imposta dall’art. 23 Cost., difetta dei caratteri propri dei tributi, quali il regime di accertamento di cui al d.P.R. n. 600/1973 e la devoluzione al giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. Infondate risultano altresì le censure di violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità, anche alla luce dell’ampliamento del fondo di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023 operato dalla Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha esteso la riduzione al 48 per cento anche alle aziende non rinunciatarie al contenzioso.
In relazione al decreto regionale, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni dal comma 9-bis dell’art. 9-ter è meramente attuativo-esecutiva: verifica contabile, ricognizione del fatturato e compilazione dell’elenco delle aziende tenute al ripiano, secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Non residua alcun margine di discrezionalità, neppure tecnica, e il provvedimento regionale non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi tra Regione e impresa un rapporto obbligatorio di natura paritaria, a valle del potere statale.
La pretesa della società a non pagare o a pagare meno non è intermediata dal potere amministrativo ma deriva direttamente dalla legge, sicché la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo. I vizi relativi alla violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e all’omessa produzione degli atti istruttori, afferendo al rapporto obbligatorio, potranno essere riproposti dinanzi al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto respinto in parte, per gli atti statali, e dichiarato inammissibile per la restante parte, con compensazione delle spese e possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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