Prescrizione del diritto risarcitorio e reato estinto per prescrizione (Cass. civ. Sez. III n. 5766 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quando per il fatto illecito la legge prevede per il reato una prescrizione più lunga di quella aquiliana, occorre distinguere l’esito del processo penale. Se il processo è stato promosso e si è concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, si applica il termine più lungo previsto per il reato, ma con decorrenza dalla data del fatto e non dalla irrevocabilità della sentenza penale. Ne consegue che, in mancanza di atti interruttivi, il diritto risarcitorio del danneggiato è già prescritto, e non giova l’interpretazione che vorrebbe far decorrere il termine dalla definizione del giudizio penale. La regola opera anche nei confronti degli eredi del soggetto la cui posizione penale si sia estinta per morte, non essendo ipotizzabile un diverso dies a quo per la prescrizione dell’azione risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a un incendio verificatosi nel 1997 in un deposito di prodotti petroliferi, che gli aveva cagionato lesioni gravissime e la perdita della vista con inabilità permanente del 100%. La domanda è rivolta nei confronti dei presunti responsabili e dei loro eredi, sul presupposto di un’attività illecita di adulterazione e commercio di carburanti condotta nel tempo da un sodalizio criminale.
Nel processo penale, ove il danneggiato non si era costituito parte civile, la vicenda si era definita con declaratoria di non doversi procedere per morte di uno degli imputati e per prescrizione quanto agli altri. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’appello di Napoli conferma, accogliendo l’eccezione di prescrizione e reputando non provati i fatti rispetto ai convenuti contumaci. Il danneggiato ricorre in Cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il problema centrale: se, in applicazione del secondo periodo del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., il termine quinquennale decorra dalla irrevocabilità della sentenza penale del 2009, con la conseguenza che la citazione notificata nel novembre 2013 sarebbe tempestiva.
La Corte richiama l’orientamento consolidato sull’art. 2947 cod. civ., che distingue a seconda che la prescrizione penale sia più breve o più lunga di quella aquiliana. Nel secondo caso occorre un’ulteriore distinzione. Se il processo penale non è stato promosso o si è concluso con l’estinzione del reato per prescrizione, si applica la prescrizione più lunga anche all’azione civile, ma con decorrenza dalla data del fatto. Se invece il processo si è chiuso per ragioni diverse dalla prescrizione o con sentenza irrevocabile di condanna, assoluzione o patteggiamento, si applica la prescrizione aquiliana con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla sentenza irrevocabile. La Corte cita, tra le altre, Cass. n. 3865/2004, Cass. n. 24988/2014, Cass. n. 22883/2007, Cass. n. 3762/2007 e Cass., Sez. Un., n. 8348/2013.
Nel caso concreto, per i reati la legge prevedeva una prescrizione più lunga di quella dei primi due commi dell’art. 2947 cod. civ., poiché i delitti contestati erano puniti con la reclusione massima di cinque anni e, in forza dell’art. 155 cod. pen. applicabile ratione temporis, il termine massimo raggiungeva i sette anni e mezzo. Ricorreva dunque il terzo comma, ma trovava applicazione il primo e non il secondo periodo, perché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. Questa causa di estinzione assorbiva quella riferita alla morte dell’imputato, non essendo configurabile un diverso dies a quo per l’azione risarcitoria verso gli eredi. Il diritto risultava pertanto prescritto alla data della notifica della citazione, in mancanza di atti interruttivi.
La Corte conferma il rigetto del motivo, correggendo in senso integrativo la motivazione della sentenza d’appello. Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo, sulle spese, è dichiarato manifestamente inammissibile: nessuno dei convenuti aveva beneficiato della condanna alle spese in appello. Il quarto e il quinto motivo, attinenti alla valutazione delle prove e all’omesso esame del rapporto giudiziario sull’incendio, sono inammissibili, perché tendono a un nuovo giudizio di merito. La Corte ricorda la regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. e l’onere di indicare le ragioni di fatto divergenti, nonché i limiti del vizio di omesso esame secondo Cass., Sez. Un., n. 8053/2014. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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