Giudizio di conto: correzione degli errori e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 141 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, ove l’agente contabile provveda, nelle more del giudizio, a ricompilare il documento contabile eliminando gli errori di registrazione segnalati dalla Procura regionale in sede di parere contrario alla relazione di discarico, i rilievi originari devono considerarsi superati. La corretta ricompilazione, specie se la rimanenza di cassa resta invariata e il conto è parificato in via amministrativa, esclude profili di responsabilità contabile a carico dell’agente. Ne deriva l’approvazione del conto e il discarico dell’agente, senza luogo a provvedere sulle spese stante la dichiarazione di regolarità del conto e il difetto di ammanchi.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla relazione di discarico n. 63/2024, con cui il Giudice designato, esaminato il conto giudiziale n. 180584 relativo alla gestione del fondo detenuti di un istituto penitenziario per il periodo 1 gennaio 2022–31 dicembre 2022, rilevava l’assenza di ipotesi di addebito e proponeva l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile.
La Procura regionale, con nota del 9 maggio 2024, esprimeva avviso contrario. Secondo l’Ufficio inquirente, nel prospetto di riepilogo del conto gli importi dei pagamenti su fondo vincolato e su fondo disponibile risultavano erroneamente indicati, con differenze rispetto ai dati trascritti nelle pagine interne del documento. Su questa base la Procura chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, che il Presidente della Sezione fissava per l’udienza del 13 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’agente contabile, nelle more del giudizio, ha ottemperato ai rilievi della Procura regionale. Il conto giudiziale è stato nuovamente depositato, depurato dagli errori che originariamente interessavano sia la voce del Fondo Vincolato sia quella del Fondo Disponibile.
La Sezione sottolinea un dato decisivo: la ricompilazione è avvenuta con i dati corretti, e tali dati dimostrano che la rimanenza di cassa, pari a euro 326.559,21, è rimasta invariata nonostante la doverosa correzione. Il conto è stato inoltre parificato in via amministrativa.
Su queste basi la Corte non ravvisa profili di responsabilità contabile a carico dell’agente. Le incongruenze erroneamente rilevate in origine devono intendersi superate, perché la loro eliminazione non ha inciso sulla consistenza finale della gestione.
La conseguenza processuale è l’approvazione del conto e la dichiarazione di discarico dell’agente contabile. Quanto alle spese, la Sezione non vi provvede, stante la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale e il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.