Responsabilità erariale delle socie amministratrici per mancata rendicontazione del finanziamento regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 24 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di finanziamenti pubblici è compartecipe diretto dell’attività istituzionale dell’ente erogante e, come tale, è tenuto a rispondere dinanzi alla Corte dei conti del danno ingiusto arrecato al patrimonio pubblico. La responsabilità amministrativa si estende alle persone fisiche che abbiano amministrato la società beneficiaria, incidendo sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse. La mancata rendicontazione delle spese integrate con provvidenze pubbliche configura condotta dannosa, in virtù del principio della necessaria documentazione della spesa. L’inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione integra il dolo contrattuale, senza che occorra la piena consapevolezza del pregiudizio erariale.
Il Fatto
Finpiemonte S.p.A. concedeva a una società artigiana attiva nel settore dei trattamenti estetici un finanziamento di euro 30.070,00, di cui euro 15.035,00 a carico di fondi regionali, in attuazione della l.r. n. 21 del 1997. La società, pur avendo ricevuto l’erogazione, ometteva di presentare la rendicontazione finale nei termini. Dopo la messa in liquidazione e la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, Finpiemonte avviava il procedimento di revoca totale del contributo, adottando il provvedimento definitivo e intimando la restituzione di euro 8.386,67.
Il credito non veniva recuperato. La Procura regionale conveniva in giudizio la società, in liquidazione, e le due socie amministratrici pro tempore, in proprio e nella loro qualità, contestando un danno erariale a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave. Gli invitati non presentavano deduzioni e nessuno si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, regolarmente notificati, e ritiene di poter decidere nel merito senza ulteriori acquisizioni istruttorie. La domanda è accolta.
Quanto agli elementi oggettivi, la Corte afferma la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione del denaro. Il percettore è compartecipe fattivo dell’attività istituzionale, secondo il principio della funzionalizzazione pubblica della gestione delle risorse. La responsabilità si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato la società beneficiaria, ove abbiano inciso sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse. Nel caso di specie il rapporto di servizio sussiste anche nei confronti delle socie amministratrici, sulle quali gravava l’obbligo di rendicontazione.
Quanto alla condotta, la Corte rileva lo svolgimento di condotte dolose, integranti gravi irregolarità e il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento. La mancata rendicontazione delle spese contrasta con la disciplina di settore e con il principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa, a tutela dell’effettività delle prestazioni remunerate. Richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia di fondi, il Collegio ribadisce che il beneficiario inadempiente non può invocare la tutela del legittimo affidamento.
Il nesso di causalità rispetto al danno erariale è evidente: i convenuti, non rispettando le disposizioni del bando, hanno determinato il pregiudizio conseguente all’indebita percezione e alla mancata restituzione del finanziamento. La richiesta di un contributo a valere sulla fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta prudente e un comportamento rigoroso nella richiesta, nella fruizione e nella rendicontazione.
Sull’elemento soggettivo, il Collegio qualifica la condotta come dolosa, ravvisando quantomeno il dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario dell’obbligazione contrattuale, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del pregiudizio per l’Erario. Il danno è quantificato in euro 8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quali oneri di agevolazione. La Corte precisa che la legge n. 1 del 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, non spiega riflessi sulla decisione, trattandosi di condotte dolose per le quali resta escluso il potere riduttivo.
I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e delle spese di giudizio in favore dell’Erario.
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Nota della Redazione
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