Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 96 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Quando l’agente contabile deposita il conto giudiziale in ottemperanza al decreto che ne fissava il termine, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha depositato ricorso per resa di conto davanti al giudice monocratico della Corte dei conti, chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e di fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile. L’agente contabile esterno operava per il comune di riferimento.

Il giudice monocratico, con decreto depositato nel settembre 2021, ha fissato i termini per il deposito. Il conto parificato è stato poi trasmesso dal comune. Con istanza del 2024 la Procura ha chiesto la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta in udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale dell’art. 142 c.g.c.

La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, citando le sentenze delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania. Il quadro processuale ricostruito conferma la competenza del giudice monocratico a definire il giudizio con sentenza.

Nel merito, il dato decisivo è il deposito del conto relativo all’esercizio 2019, trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. L’adempimento dell’agente contabile realizza la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla Procura.

Il giudice accoglie dunque la richiesta e dichiara la cessazione. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Su tali profili la Corte richiama le sentenze delle Sezioni per il Veneto e la Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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