Tremonti ambiente abrogata: rileva il tempo di realizzazione dell’investimento (Cass. civ. Sez. V n. 20231 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, l’abrogazione disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012, dovendosi avere riguardo al tempo di effettiva realizzazione dell’opera. La dichiarazione integrativa presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 non impedisce al contribuente di opporre in giudizio l’errore di diritto commesso, anche quando la maggiore pretesa sia azionata con la diretta iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato. Il limite temporale della norma concerne unicamente l’utilizzo in compensazione del credito risultante dalla rettifica.

Il Fatto

All’esito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione di una società per il periodo d’imposta 2013, disconoscendo la perdita pregressa computata in diminuzione del reddito. La società aveva realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico, qualificandolo come investimento ambientale agevolabile, ma aveva prudentemente omesso di fruire del beneficio per l’incertezza sul cumulo con la tariffa incentivante.

Solo nel 2013, dopo l’entrata in vigore del cd. Quinto Conto Energia, la contribuente presentava una dichiarazione integrativa con variazione in diminuzione dell’imponibile 2010, incrementando la perdita e computandola nei periodi successivi. L’Ufficio iscriveva a ruolo la maggiore IRES e la società impugnava la cartella. Respinta in primo e secondo grado, la controversia approdava in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il secondo motivo, prospettante un vizio di nullità. Ricorda che l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 vieta le nuove eccezioni in appello, ma il divieto riguarda le sole eccezioni sostanziali in senso stretto, non le mere argomentazioni difensive. Poiché la decadenza in ambito tributario attiene a situazione non disponibile dalle parti, essa è rilevabile d’ufficio dal giudice. Il motivo è infondato.

Il primo motivo è parimenti respinto. La Corte aderisce a Cass. n. 13408/2024, secondo cui, in caso di errori contabili, il contribuente non perde il beneficio della corretta rappresentazione: se ancora in termini, presenta la dichiarazione integrativa; altrimenti procede a riliquidazione interna. Legittimo, dunque, l’uso del controllo automatizzato.

Il terzo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina: il comma 11 dell’art. 23 del D.L. n. 83 del 2012 fa salvi i procedimenti avviati anteriormente all’entrata in vigore. Richiamando Cass. n. 10737/2023, Cass. n. 21034/2023, Cass. n. 35919/2023 e Cass. n. 9007/2025, si afferma che l’agevolazione è fruibile mediante semplice variazione in diminuzione, senza istanza né provvedimento amministrativo. La risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 riconosce il beneficio per gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012. La dichiarazione dei redditi non è istitutiva del diritto.

Il quarto motivo è anch’esso fondato. Le Sezioni Unite n. 13378/2016 hanno affermato il principio di generale emendabilità della dichiarazione quale mera esternazione di scienza. In materia di imposte sui redditi va sempre ammessa l’emendabilità, anche in sede contenziosa, degli errori di fatto o di diritto, in ossequio agli artt. 53, comma 1, e 97, comma 2, Cost. Il termine dell’art. 2, comma 8-bis, concerne solo la compensazione del credito.

La Corte accoglie quindi il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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