Diffamazione sui social e limiti del diritto di critica (Cass. pen. Sez. V n. 31282 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica, quale manifestazione della libertà di pensiero tutelata dall’art. 21 Cost. e operante nel diritto penale tramite la clausola generale dell’art. 51 cod. pen., non è circoscritto a categorie soggettive predeterminate e prescinde dalla qualifica di giornalista. Esso trova però un limite invalicabile nella riconoscibilità di un nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile, che valga a distinguere la critica dalla aggressione gratuita. La critica che si accompagni all’esposizione di fatti specifici è scriminata solo se i fatti siano veri o l’agente sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità. Supera il limite della continenza, e integra il reato di cui all’art. 595 cod. pen., l’opinione che, tradendo il nucleo fattuale posto a suo fondamento, si risolva in un mero pregiudizio offensivo non oggettivamente giustificato. In tema di scriminante putativa, la consultazione di mere opinioni altrui non argomentate non integra l’errore incolpevole.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sequenza di pubblicazioni diffuse sul social network da una donna, con le quali una persona offesa di nazionalità straniera, insignita di una onorificenza presidenziale, veniva accostata a fazioni che, in territorio siriano, si erano rese autrici di violenze e crimini di guerra.
Il Tribunale aveva ritenuto le espressioni offensive, ma le aveva riqualificate in ingiuria, sul presupposto di una presenza virtuale della persona offesa per effetto delle notifiche. La Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo che la conoscibilità si fosse tradotta in conoscenza immediata, ha confermato il carattere offensivo delle espressioni e ha escluso la scriminante del diritto di critica, liquidando il danno in favore della parte civile. La condannata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 51 cod. pen. e dell’art. 21 Cost. per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’esercizio del diritto di critica, sul presupposto del rispetto dei criteri di veridicità, continenza e interesse pubblico. La Suprema Corte lo ritiene infondato.
Il Collegio ricorda anzitutto che la Cassazione può valutare la portata offensiva della frase diffamatoria e, in caso di esclusione, pronunciare assoluzione. Sul punto richiama Sez. 5 n. 33115 del 14/10/2020 e Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019: la verità o falsità del fatto attribuito non è di per sé dirimente, poiché ciò che rileva è l’idoneità dell’espressione a offendere la reputazione attribuendo qualità o azioni lesive delle qualità morali, intellettuali o professionali. La falsità non integra diffamazione ove non rechi offesa, e viceversa la verità non esclude il reato se mancano interesse, pertinenza e continenza (Sez. 5 n. 11401 del 1995).
Nel merito, la sequenza di espressioni — costruita con affermazioni apodittiche, accostamenti suggestivi e domande retoriche insinuanti — ha indicato la vicinanza della persona offesa non a generici oppositori, ma a gruppi terroristici autori di violenze, prospettazione smentita dagli atti. Il senso oggettivo del complesso delle comunicazioni è dunque offensivo ai sensi dell’art. 595 cod. pen..
Quanto alla critica, la Corte distingue i fatti dai giudizi di valore: i primi devono basarsi su un nucleo veritiero e controllabile, i secondi non sono suscettibili di dimostrazione (Sez. 5 n. 7340 del 24/01/2019; Sez. 5 n. 28621 del 13/06/2025; Sez. 5 n. 10652 del 13/03/2023, che richiama CEDU Mengi c. Turchia del 27/02/2013). La ricorrente, disponendo di una base fattuale che consentiva di indicare la vicinanza agli oppositori del regime, ha affermato la vicinanza a fazioni terroristiche autrici di crimini: ha così tradito il nucleo fattuale, esprimendo opinione gratuita e pregiudizievole.
Il secondo motivo invoca la scriminante putativa. La Corte ribadisce che essa richiede un errore incolpevole: non è sufficiente aderire a mere opinioni altrui non argomentate (Sez. 5 n. 38896 del 15/04/2019; Sez. 5 n. 45813 del 14/06/2018). Al più le fonti indicate accostavano la persona offesa ai gruppi ribelli, mentre la ricorrente ha aggiunto commenti qualificanti che ne individuavano la specifica vicinanza a gruppi autori di violenze. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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