Aggravante di identità digitale e profitto della truffa (Cass. pen. Sez. II n. 25792 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, l’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale di cui all’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen. può essere contestata anche “in fatto”, ove la descrizione del capo di imputazione rechi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice in modo autoevidente e privo di implicazioni valutative, così consentendo l’adeguato esercizio del diritto di difesa e non integrando violazione del principio di correlazione. La nozione di identità digitale prescinde da una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione e opera anche per le credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. In tema di truffa, costituisce massima di esperienza che il soggetto il quale percepisce il profitto dell’illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, poiché il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio o del raggiro. Grava sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 04.02.2026, ha integralmente confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova in data 06.02.2025 nei confronti dell’imputato, in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 441, comma 1, e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice applicato l’aggravante dell’abuso di identità digitale in assenza di rituale contestazione. Con il secondo ha contestato la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che a suo carico sarebbe emerso solo un singolo bonifico in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il primo motivo, dichiarandolo infondato. L’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen. prevede l’aggravante quando il fatto è commesso con indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. 2 n. 14918 del 2026, Sez. 2 n. 40862 del 2022 e Sez. 2 n. 38027 del 2023 — riconduce a tale nozione l’utilizzo abusivo di credenziali di accesso anche a sistemi informatici gestiti da privati, come il home banking.
La Corte ha poi verificato la struttura della contestazione. Il capo di imputazione descriveva il procurarsi abusivamente gli estremi identificativi e il codice di accesso per operare sul conto corrente on-line della persona offesa, con intervento non consentito sul sistema telematico dell’istituto. Secondo entrambi i giudici di merito tale descrizione faceva nitido riferimento all’ipotesi aggravata.
Il Collegio ha condiviso tale conclusione, richiamando la definizione di identità digitale come insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico a un particolare utilizzatore mediante un processo di identificazione. Nella contestazione era presente una chiara descrizione del non consentito utilizzo dell’identità digitale della persona offesa.
Sul piano processuale, la Corte ha ribadito che in tema di circostanze aggravanti è ammissibile la cosiddetta contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità o riferiti a mezzi e oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice. La fattispecie, pur non esplicitata nel richiamo normativo, deve risultare autoevidente e priva di implicazioni valutative; così è stato ritenuto nel caso di specie, sulla scorta di Sez. 6 n. 22606 del 2026, Sez. 1 n. 19861 del 2026 e Sez. 2 n. 15999 del 2019. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito perché meramente rivalutativo e comunque manifestamente infondato. La responsabilità è stata affermata sulla base della titolarità del conto su cui è stato accreditato il provento carpito alla persona offesa, senza che risultassero altri soggetti delegati né ulteriori circostanze di rilievo. Il Collegio ha dato seguito all’indirizzo secondo cui, in materia di truffa, chi percepisce il profitto è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva o vi ha concorso, richiamando Sez. 2 n. 6734 del 2020 e Sez. 2 n. 16493 del 2026. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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