Cosap dovuto dalla concessionaria autostradale per occupazione di suolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 2275 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuto dalla società concessionaria autostradale che occupi di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, ancorché l’opera sia di proprietà statale e la sua realizzazione sia strumentale a un interesse pubblico generale. L’assenza di un formale atto di concessione non esclude il presupposto impositivo, essendo sufficiente l’occupazione di fatto dei beni da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare. Il concessionario è soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dallo Stato e può qualificarsi longa manus dell’amministrazione solo in presenza dei requisiti dell’in house providing, con controllo analogo e destinazione prevalente dell’attività. Il fine pubblicistico dell’opera non vale, pertanto, a far fruire la concessionaria, che persegue in autonomia un proprio fine di lucro, delle esenzioni riservate alle occupazioni attuate dallo Stato.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale ha impugnato davanti al giudice tributario un atto di accertamento per omessa dichiarazione, con contestuale irrogazione di sanzioni, relativo al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dovuto per l’anno 2008 al Comune sul cui territorio insiste un cavalcavia autostradale.
In primo grado la domanda è stata accolta, con disapplicazione dell’atto e accertamento del nulla dovuto. La Corte d’appello ha però riformato la decisione, rilevando che la società è soggetto diverso dallo Stato e non può beneficiare della relativa esenzione, da interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo, né sussiste alcun giudicato sull’inapplicabilità della sanzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’ente per la riscossione si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto i primi tre motivi, connessi, che investono i presupposti del canone e l’invocata esenzione. Richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, ratione temporis vigente, il Collegio osserva che il presupposto impositivo ricorre pienamente. La realizzazione della rete autostradale per via legislativa non ha comportato automaticamente il trasferimento allo Stato della proprietà delle strade interessate, essendo necessario un procedimento di espropriazione o accordi con effetti traslativi.
L’art. 822 cod. civ. qualifica come demanio statale le strade e le autostrade solo se appartengono allo Stato, sicché la strada su cui insiste il cavalcavia può appartenere a un ente territoriale. L’art. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961 conferma la possibile titolarità comunale o provinciale, e le leggi sulla realizzazione autostradale invocate dalla ricorrente sono anteriori all’istituzione del canone, che non vi ha fatto alcun riferimento. Va distinta la proprietà della strada da quella del manufatto sovrastante: la prima resta dell’ente territoriale in assenza di atto traslativo, senza configurare alcuna accessione invertita a favore dello Stato.
Quanto al requisito dell’occupazione, il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare del bene pubblico e non richiede un formale atto di concessione: è sufficiente l’occupazione di fatto, come affermato da Cass., Sez. 1, n. 16395 del 2021. Risulta del resto indifferente la strumentalità dell’utilizzazione alla realizzazione di un interesse pubblico, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.
Né rileva la concessione statale per la realizzazione dell’opera, restando il concessionario distinto dal concedente. Il Collegio puntualizza che questi può qualificarsi longa manus dell’amministrazione solo in presenza dei requisiti dell’in house providing, tra cui il controllo analogo e la destinazione prevalente dell’attività. Anche in tal caso, l’adozione della forma privata impone il regime privatistico e l’art. 6 del TFUE impedisce di estendere l’esenzione statale, come già affermato da Cass., Sez. 1, n. 15010 del 2023.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato, poiché l’esclusione del giudicato rientra tra le questioni preliminari affrontabili d’ufficio. Anche il quinto motivo è infondato: il giudice di merito ha correttamente ricondotto la previsione sanzionatoria all’art. 63, comma 2, lett. g e g-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, senza violazione dei principi di legalità, specificità e tassatività, risultando rispettata la riserva relativa dell’art. 23 Cost. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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