Carenza sopravvenuta di interesse nel giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7686 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato sulla base di una sentenza non definitiva, la successiva caducazione di quel titolo per effetto di pronuncia della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso, annulli la sentenza stessa e rinvii la causa a nuovo esame, determina il venir meno del presupposto del giudizio di ottemperanza. Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia che abbia definito tale giudizio diviene pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’effetto espansivo esterno della cassazione, sancito dall’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., travolge il titolo originario sul quale l’esecuzione si fondava. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore antistatario della parte contribuente vittoriosa, aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale del Lazio l’ottemperanza di una propria precedente sentenza che aveva condannato la società al pagamento delle spese di lite in suo favore. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, rilevando che la sentenza da eseguire era ancora sub iudice dinanzi alla Suprema Corte e che la disciplina sull’esecutività immediata delle pronunce tributarie non era estensibile alle statuizioni sulle spese.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis applicabile. La società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un dato sopravvenuto, ammesso dallo stesso ricorrente: la sentenza della CTR posta a fondamento dell’ottemperanza era stata nuovamente impugnata in cassazione e, con ordinanza n. 17790 del 2022, emessa dopo la proposizione del ricorso, era stata cassata per la parte relativa alla liquidazione forfettaria unitaria delle spese per il doppio grado di merito, con rinvio alla CTR competente per i necessari accertamenti.
Tale caducazione fa venir meno il presupposto del giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando l’esecuzione sia iniziata in base a un titolo esecutivo giudiziale non definitivo, un valido titolo permane solo se, nello stesso processo, sopravvenga un altro titolo che modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto, in ragione dell’effetto sostitutivo dei titoli di cognizione piena, sempre che la modifica sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18.04.2012).
Nel caso concreto, invece, la cassazione con rinvio ha travolto integralmente il titolo originario, rendendo necessari nuovi accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa. Opera quindi l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il titolo sulla cui base era stato instaurato il giudizio di ottemperanza è venuto meno.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese. Esclude infine l’applicazione del doppio contributo unificato, richiamando la propria ordinanza n. 31732 del 07.12.2018, poiché l’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso non ne integra i presupposti.
Nota della Redazione
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