Collaudo della Motorizzazione civile è atto pubblico fidefacente (Cass. civ. Sez. III n. 3426 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di collaudo rilasciato a un veicolo dalla Motorizzazione civile costituisce atto pubblico dotato di fede privilegiata, poiché il funzionario che lo redige agisce quale pubblico ufficiale a seguito della diretta visione del mezzo. Ne deriva che il giudice non può esercitare su di esso il libero convincimento di cui all’art. 116 cod. proc. civ., ma deve valutarne il contenuto nei soli limiti dell’art. 2700 cod. civ., salvi gli effetti dell’accoglimento della querela di falso. È pertanto viziata la sentenza che, pur riconoscendo l’esistenza del collaudo, lo qualifichi come semplice approvazione del progetto e ne disconosca l’efficacia probatoria, trasmutandolo in un documento liberamente apprezzabile.

Il Fatto

La società committente aveva affidato a un’altra società l’allestimento di un proprio veicolo mediante l’installazione di un cassone ribaltabile e di una gru. Contestando l’inadempimento del fornitore, la committente ne chiedeva la condanna alla risoluzione del contratto, alla restituzione della somma pagata e al risarcimento dei danni.

Il fornitore chiamava in causa il perito che aveva redatto il progetto dell’allestimento, chiedendone la manleva. Il Tribunale rigettava la domanda di manleva per difetto di allegazione e prova degli errori progettuali. La Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello e condannava il progettista a tenere indenne l’appellante per il pregiudizio transattivamente rideterminato. Il progettista ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza d’appello sotto molteplici profili. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., sostenendo l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità. La Corte lo ritiene infondato, rilevando che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come le contestazioni sui vizi del progetto fossero state articolate già nel giudizio di primo grado e trasfuse poi nell’atto d’appello.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione asseritamente omessa o apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. La censura è giudicata manifestamente infondata, poiché la motivazione risulta sufficientemente configurata nel limite costituzionale. Il terzo motivo ripropone la genericità della domanda e la nullità della chiamata in causa; anche esso è respinto per le ragioni già esposte.

Il nucleo decisivo è costituito dal quarto e dal quinto motivo, esaminati congiuntamente. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza a sorpresa per violazione del contraddittorio, nonché la violazione degli artt. 2700, 2697 e 116 cod. proc. civ. La Corte d’appello aveva negato rilevanza al positivo collaudo presso la Motorizzazione, qualificando la documentazione come approvazione della progettazione anziché come effettivo collaudo materiale.

Per la Suprema Corte il ragionamento è contraddittorio. Il giudice territoriale, da un lato, riconosce l’esistenza del collaudo; dall’altro, lo degrada a semplice documento. Ma il funzionario della Motorizzazione civile è pubblico ufficiale e l’atto che redige a seguito della visione del mezzo è atto pubblico di fede privilegiata, come conferma la giurisprudenza di legittimità richiamata. Il giudice d’appello ha quindi esercitato un libero convincimento su un atto che non lo consente, in violazione dell’art. 2700 cod. civ.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con assorbimento del motivo ulteriore, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e composizione, perché decida applicando il principio che il certificato di collaudo della Motorizzazione è atto pubblico valutabile solo nei limiti dell’art. 2700 cod. civ.

Nota della Redazione

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