Costituzione in giudizio tributaria decorre dalla ricezione dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 7690 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’impugnante, che si sia avvalso del servizio postale, decorre non dalla spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento equipollente. Il deposito della ricevuta di spedizione, previsto a pena d’inammissibilità, è funzionale alla verifica della tempestività della notificazione: esso non è necessario quando sia stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata recante la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con timbro datario, oppure quando dallo stesso avviso risulti che il perfezionamento del procedimento notificatorio è avvenuto entro il termine di decadenza dall’impugnazione.
Il Fatto
La controversia origina da un ricorso avverso vari estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per diversi anni d’imposta. La contribuente impugnava gli estratti contestando la legittimità della notifica delle cartelle; l’Agenzia delle Entrate si costituiva deducendo l’avvenuta e regolare notifica a monte.
La C.T.P. di Catania accoglieva il ricorso, ritenendo non regolarmente notificate le cartelle. L’Agenzia proponeva appello; la C.T.R. della Sicilia lo dichiarava inammissibile, sul presupposto che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello non consentisse di verificare il rispetto del termine per la costituzione in giudizio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 16, comma 5, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione che fa discendere l’inammissibilità dell’appello dall’assenza della ricevuta di spedizione. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo l’appello notificato il 6 marzo 2012 e depositato il 15 marzo 2012, quindi entro trenta giorni dalla ricezione.
I due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte muove dalla scissione soggettiva degli effetti del procedimento notificatorio, la cui ratio è sterilizzare, a tutela del notificante, lo spazio temporale tra l’affidamento dell’atto al soggetto legittimato e la sua consegna al destinatario.
Su tale presupposto il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione dell’impugnante decorre, anche in caso di notificazione a mezzo posta, dalla notificazione al destinatario. Una lettura ancorata alla sola spedizione sarebbe asistematica e irragionevole: solo l’impugnante che utilizzi il servizio postale sarebbe gravato da un onere anticipato di costituzione, mentre chi notifica ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. — e quindi anche dell’art. 149 cod. proc. civ. — resterebbe libero di costituirsi dal perfezionamento della notifica.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13452 del 29/05/2017, per cui l’impugnazione non è inammissibile se l’impugnante depositi l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale, o purché dall’avviso risulti la ricezione entro il termine di decadenza. Richiama altresì Cass., Sez. T, Ordinanza n. 8124 del 21/03/2023, che àncora il termine alla ricezione del plico.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, che regolerà anche le spese.
Nota della Redazione
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