Sospensione e proroga dei termini non si sovrappongono: legittima l’ordinanza sul sisma (Cass. civ. Sez. V n. 7691 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e la proroga degli stessi costituiscono istituti giuridicamente distinti e non sovrapponibili: la prima opera come parentesi temporale a favore del titolare del diritto o del potere, la seconda ne prolunga il termine di scadenza per consentirne l’esercizio. Ne consegue che non sussiste conflitto tra l’art. 11 dell’ordinanza contingibile e urgente del 13 ottobre 1997 del Ministro degli Interni e il successivo d.l. n. 364/1997, convertito nella legge n. 434 del 1997, sicché la detta ordinanza non può ritenersi abrogata dalla fonte primaria sopravvenuta né disapplicata come atto di normazione secondaria. Resta pertanto operante la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento prevista dall’ordinanza ministeriale.

Il Fatto

Nel corso di una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un consorzio agrario, emersero emissione e utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tra le aziende coinvolte figurava la società contribuente. La Guardia di Finanza le notificò, in data 30/4/1998, un processo verbale di constatazione relativo anche all’anno d’imposta 1991.

Nel 1998 il verbale fu trasmesso all’ufficio distrettuale delle imposte dirette, che notificò alla società, al legale rappresentante e all’amministratrice unica un avviso di accertamento, seguito da un atto di contestazione per irregolare tenuta delle scritture contabili. I contribuenti impugnarono con distinti ricorsi, deducendo tra l’altro che gli atti, notificati dopo il 31/12/1997, erano stati emessi oltre il termine di decadenza dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio replicò che le ordinanze ministeriali emesse dopo il sisma che aveva colpito l’Umbria nel settembre 1997 avevano prorogato anche quel termine. La C.T.P. rigettò i ricorsi; la C.T.R. dell’Umbria li accolse in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per avere ritenuto che l’art. 1 della legge n. 434 del 1997 non potesse essere derogato dall’ordinanza contingibile e urgente del Ministro degli Interni, perché le relative disposizioni sarebbero state superate dal decreto legge successivo, che non prevede alcun termine di favore per gli accertamenti fiscali.

La Corte ritiene il motivo fondato muovendo da una premessa qualificatoria: la nozione di sospensione è distinta e non sovrapponibile a quella di proroga. La sospensione opera come parentesi temporale a favore del titolare del diritto o del potere soggetto a prescrizione o decadenza; la proroga prolunga il termine di scadenza, attribuendo un periodo aggiuntivo per l’esercizio.

I due istituti possono essere accomunati sul piano degli effetti pratici, ma sul piano della natura giuridica vanno tenuti del tutto distinti. Da ciò la Corte trae la conseguenza che non vi è conflitto tra l’art. 11 dell’ordinanza contingibile e urgente del 13 ottobre 1997 e il successivo d.l. n. 364/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 434 del 1997.

L’ordinanza ministeriale, in parte qua, non può dunque ritenersi abrogata dalla fonte primaria sopravvenuta, né essere disapplicata come atto di normazione secondaria, non risultando illegittima alla stregua del richiamato d.l. n. 364 del 1997. Ne deriva che gli avvisi di accertamento potevano essere notificati nel giugno 1998, essendo operante la proroga dei termini di decadenza disposta dall’ordinanza ministeriale.

Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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