Costruire in aderenza escluso se il manufatto non giace sul confine (Cass. civ. Sez. II n. 10256 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della prevenzione, che consente di costruire in aderenza al fabbricato del vicino posto a distanza irregolare dal confine, è derogato quando la norma regolamentare locale stabilisca una distanza minima delle costruzioni dal confine. In tal caso la costruzione in aderenza è consentita soltanto ove l’edificio del vicino giaccia effettivamente sul confine tra i due fondi. La disposizione che deroga alla distanza minima ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Il ricorso che censuri la statuizione di rigetto della domanda di accertamento del diritto di costruire in aderenza, in presenza di doppia conforme, è inammissibile. La decisione assunta in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il vicino innanzi al Tribunale di Rimini, chiedendo accertarsi il loro diritto di costruire in aderenza al fabbricato eretto dal convenuto a distanza irregolare dal confine, con trasferimento a loro favore della proprietà dell’area cortilizia destinata a essere occupata dalla costruzione.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 22/2015. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1900/2020, rigettava il gravame. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo. Il controricorrente resiste con controricorso. Esperita la proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non avendo la proposta funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Nel merito l’unico motivo lamenta la violazione degli artt. 875 e 877 c.c. e dell’art. 88 del regolamento urbanistico edilizio del Comune di Cattolica, per aver la Corte territoriale omesso di ravvisare il diritto di costruire in aderenza alla fabbrica del vicino, nonostante questa fosse posta a distanza dal confine inferiore a quella prevista.

La Corte condivide il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c. Il principio della prevenzione, per costante orientamento, è derogato quando la norma regolamentare stabilisca una distanza minima delle costruzioni dal confine: nel caso di specie il R.U.E. prevede una distanza minima di cinque metri per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento ex art. 88, comma 3, e consente la costruzione in aderenza soltanto a condizione che l’edificio si trovi sul confine tra due fondi ex art. 88, comma 4.

La Corte territoriale ha affermato, con statuizione coerente con la giurisprudenza di legittimità, che la disposizione eccezionale non è applicabile al caso concreto, poiché il manufatto del vicino non giace sul confine e non è ammessa alcuna interpretazione estensiva della norma locale.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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