Strada vicinale ad uso pubblico e comproprietà dei frontisti: onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 12534 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di strada vicinale privata ad uso pubblico, l’iscrizione nell’elenco comunale e l’utilità della strada per tutti i proprietari frontisti integrano gli elementi presuntivi della comproprietà, che non può essere esclusa in difetto di prova del titolo di proprietà esclusiva. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente in termini di diritto dominicale il rapporto dedotto, quando la causa petendi e il petitum restino immutati. La domanda di rimborso della quota di spese per la manutenzione della cosa comune, proposta ai sensi degli artt. 1104 e 1110 cod. civ., non impone il litisconsorzio necessario con tutti i compartecipi, potendo essere rivolta al singolo compartecipe per la quota di sua competenza. Il vizio di motivazione è deducibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei soli casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa.
Il Fatto
Una strada bianca, denominata “strada del Poggiale”, attraversa un terreno che si presenta come enclave all’interno di una proprietà privata ed è iscritta nell’elenco delle vie vicinali ad uso pubblico del Comune. Nel 2004 il condominio confinante esegue lavori di recupero della sede stradale, consistenti nella rimozione della vegetazione, nel ripristino del fondo e nella regimentazione delle acque.
La proprietaria del fondo conviene il condominio davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva della strada, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni per preteso sconfinamento. Il condominio resiste e, in via riconvenzionale, chiede il rimborso della quota di spese sostenute. Il Tribunale rigetta le domande attrici e accoglie la riconvenzionale; la Corte d’Appello conferma. La proprietaria ricorre per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il titolo di acquisto. I contratti di provenienza e le cartografie allegate escludono che la strada sia stata oggetto di trasferimento: essa risulta solo a confine con i terreni compravenduti. L’argomento dell’odierna ricorrente si risolve nel prospettare un contenuto contrattuale diverso da quello accertato dai giudici di merito e, dunque, in una inammissibile rivalutazione dei fatti.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che l’inclusione della strada nell’elenco delle vie vicinali private ad uso pubblico e l’accertata utilità per tutti i frontisti integrano un quadro presuntivo da cui desumere la comproprietà. La ricorrente non ha offerto la prova della proprietà esclusiva. Il motivo che contesta il ricorso alla consulenza tecnica è infondato: la Corte d’Appello ha tratto la qualificazione da autonome valutazioni dei titoli e dal dato incontroverso dell’iscrizione, non da un giudizio giuridico demandato al consulente.
Quanto alla dedotta ultra petizione, la Corte osserva che il giudice può attribuire ai fatti allegati una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., purché non muti i fatti costitutivi o estintivi della pretesa. Il condominio aveva chiesto la condanna al rimborso pro quota; la qualificazione in termini di diritto dominicale non ha alterato il bene della vita richiesto.
La Corte affronta poi il tema del litisconsorzio necessario. La giurisprudenza di legittimità, già con la Sez. II n. 5272 del 28.08.1986, ha affermato che l’art. 1104 cod. civ. trova applicazione anche rispetto alla strada vicinale soggetta a servitù di uso pubblico, quando non sia costituito il consorzio previsto dall’art. 3 del d.l. 1 settembre 1918 n. 1146 e dall’art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126; la comunione dei privati proprietari è quindi legittimata a recuperare da ciascun partecipante la quota dovuta. Nessuna norma impone di agire nei confronti di tutti i compartecipi. La censura è inoltre generica, per mancata indicazione nominativa dei litisconsorti pretermessi, secondo quanto statuito dalla Sez. II n. 10168 del 27.04.2018.
Infine, sull’omessa pronuncia e sul quantum, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha espressamente rigettato la domanda risarcitoria, escludendo danni alla proprietà. Quanto alle spese di consulenza tecnica di parte, il loro riconoscimento rientra tra le voci rimborsabili alla parte vittoriosa, salvo il potere del giudice di escluderle ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ.: la loro omessa liquidazione in primo grado è stata correttamente emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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