Inammissibile il ricorso che chiede riesame documentale e nullità contratti bancari (Cass. civ. Sez. I n. 21811 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la violazione di norme di diritto limitandosi a sollecitare una diversa lettura della documentazione probatoria e un nuovo giudizio sul merito della controversia è inammissibile, perché il giudizio di legittimità non introduce un terzo grado di giudizio. La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, purché l’accertamento non imponga nuove indagini in fatto; non è pertanto rilevabile quando il giudice dovrebbe colmare carenze di specificità del ricorso. La denuncia di una svista sul fatto probatorio deve essere proposta con il mezzo e nei limiti propri del vizio dedotto.
Il Fatto
Una società e un socio convennero in giudizio la banca per rideterminare il saldo passivo di due conti, contestando addebiti per spese, commissioni e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tribunale accolse parzialmente le domande, espungendo dal saldo le commissioni di massimo scoperto non dovute.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, rideterminò il saldo del conto anticipi, eliminando gli oneri privi di specifica pattuizione scritta, ma disattese il motivo sulla capitalizzazione, ritenendo rispettato il principio di reciprocità. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, articolato su due profili, prospettava la violazione dell’art. 1283 cod. civ., dell’art. 120 T.U.B. e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, censurando la ritenuta legittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale e la mancata rilevazione della nullità del contratto di conto anticipi per difetto di forma scritta delle condizioni economiche.
Il Collegio ha osservato che i ricorrenti, nei vari profili, hanno di fatto sollecitato un riesame della documentazione e un nuovo giudizio sul merito. Ha ribadito che il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e a cognizione determinata dai vizi dedotti, non un terzo grado di giudizio, richiamando Sez. U n. 7931 del 2013.
Quanto alla dedotta lettura inesatta del dato documentale, la Corte ha qualificato la censura come svista concernente il fatto probatorio (Sez. U n. 5792 del 2024), che andava dedotta, se il dato era controverso, con il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., oppure, se non controverso, con il rimedio dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ..
La Corte ha inoltre rilevato carenze di specificità nella ricostruzione della vicenda negoziale, non essendo chiarito se le stipulazioni successive fossero nuovi contratti o mere modifiche dei precedenti. Tali carenze hanno precluso anche il rilievo d’ufficio della nullità, che resta possibile solo se l’accertamento non impone nuove indagini in fatto (Sez. III n. 4175 del 2020; Sez. II n. 21243 del 2019).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.