Ricorso inammissibile se ripropone motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35076 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La desistenza volontaria di cui all’art. 56, terzo comma, cod. pen. presuppone che l’interruzione dell’azione criminosa consegua a una autonoma e libera determinazione dell’agente, non a fattori esterni che ne abbiano impedito o reso vana la prosecuzione. In sede di legittimità non è consentita alcuna rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di tentata estorsione aggravata dalle più persone riunite, di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, all’applicazione dell’aggravante, al rispetto del giusto processo, alla mancata riapertura del dibattimento e all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta unitariamente i motivi, muovendo dal primo, che censura la violazione di legge e il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità per la tentata estorsione. Il motivo è dichiarato indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: si tratta di doglianze non specifiche ma soltanto apparenti.

Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, cod. pen., è parimenti indeducibile e manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la desistenza presuppone una autonoma e libera determinazione dell’agente, e non già fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell’azione, come la reazione della vittima nella specie verificatasi. Richiama sul punto Sez. I n. 13104 del 13.12.2024, Rv. 287875.

Il sesto motivo, sull’aggravante delle più persone riunite, il secondo, sul giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 C.E.D.U., e il quinto, sulla mancata riapertura del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., sono dichiarati manifestamente infondati. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte conferma che esse possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, con motivazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per il testimone (Sez. U n. 41461 del 19.07.2012, Rv. 253214).

Il terzo motivo tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti: la Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, e richiama Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Rv. 207944. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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