Responsabilità contabile del dirigente per omessa riscossione dei canoni (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 22 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente preposto al servizio gestione risorse economiche e finanziarie di un’azienda sanitaria è responsabile, a titolo di colpa grave, del danno erariale da mancata entrata conseguente all’omessa attivazione delle procedure di riscossione dei crediti vantati dall’ente, allorché dette procedure siano disciplinate da un regolamento aziendale che non lascia alcun margine di discrezionalità. L’eventuale concorso colposo del danneggiato e il concorso di altri soggetti nella causazione del danno rilevano sul piano del nesso causale, con riduzione proporzionale della quota imputabile. Il potere riduttivo consente di ridurre ulteriormente l’importo, in considerazione dell’impegno del dirigente in altre attività strategiche e dell’elevata mole di lavoro gravante sul suo ufficio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il dirigente del servizio risorse economiche e finanziarie di un’azienda sanitaria locale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. All’azienda, concessionaria dei servizi di bar, piccola ristorazione e rivendita di giornali presso due ospedali, era stata affidata, sin dal 2007, la gestione di detti servizi a fronte di un canone novennale.
La società concessionaria aveva interrotto i pagamenti già dal 2014, accumulando un’esposizione per canoni e riaddebiti di utenze. Il dirigente, in servizio dal marzo 2015 all’agosto 2021, era a conoscenza della morosità, come documentato da due rendicontazioni del credito. La Procura ha contestato l’inerzia nella riscossione, quantificando il danno e chiedendo la condanna, previa parziale rideterminazione in corso di causa.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della condotta. Il dirigente del servizio entrate era il soggetto sul quale, più di ogni altro, ricadeva la responsabilità di attivarsi per il recupero dei crediti. La delibera n. 558/1999 disciplina in modo espresso e articolato la condotta dovuta in presenza di morosità, prevedendo solleciti, iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale. Ne deriva che non è lasciato alcun margine di discrezionalità al servizio e, per esso, alla sua responsabile.
Il richiamo alle linee guida del 2011, che attribuiscono al direttore dell’esecuzione del contratto il controllo tecnico-contabile, non esonera la convenuta. Poiché ella era a conoscenza della morosità, avrebbe comunque dovuto e potuto attivarsi. La condotta è pertanto antigiuridica, a prescindere dalle omissioni ascrivibili ad altri soggetti, da valutare ai soli fini del nesso causale. Il danno consiste in mancate entrate per canoni non corrisposti, interessi legali e riaddebiti di utenze.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte esclude il dolo e configura la colpa grave, per la consapevolezza degli omessi pagamenti e l’assoluta trascuratezza protratta nel tempo, in contrasto con il canone minimo di diligenza esigibile da un dirigente di un ufficio entrate. Non sono accolte le deduzioni difensive su presunte indicazioni di soprassedere, prive di riscontro documentale, né rileva la distruzione della cauzione.
Sul quantum, la Corte condivide il rilievo della Procura sulle deficienze organizzative interne all’azienda e sul protrarsi dell’inerzia anche dopo la cessazione dal servizio della convenuta. Ricondotto l’apporto causale al 50% del danno complessivo, la Sezione applica quindi il potere riduttivo, in considerazione dell’impegno della convenuta in altre attività strategiche e dell’elevata mole di lavoro del suo ufficio, determinando il risarcimento in 500.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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