Pensione privilegiata per aggravamento a nuova ascrizione tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 379 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata per aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’accertamento dell’ascrivibilità a categoria superiore va condotto con valutazione unitaria e cumulativa delle patologie che incidono sul medesimo organo-apparato e su analoga funzione, non potendo la Commissione medico-legale frazionare in distinte infermità ciò che costituisce un’unica menomazione. Il giudizio di non modificazione della percentuale di invalidità, fondato su una suddivisione non giustificata, non è idoneo a escludere l’aggravamento. La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia emersa per la prima volta in sede di visita successiva non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, perché il termine presuppone la conoscibilità dell’infermità. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di aggravamento, secondo l’art. 70, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, primo Capitano dell’Aeronautica militare transitato in ausiliaria e poi in congedo, aveva ottenuto nel 1985 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “modesta spondiloartrosi lombosacrale”, con iscrizione alla Tabella B e relativo equo indennizzo. In seguito a una domanda di aggravamento del 2016, la Commissione medico-ospedaliera riconobbe la patologia in Tabella B con indennità una tantum di due annualità.
Con istanza del 31.12.2018, corredata da referto di risonanza magnetica, il ricorrente chiese nuovamente la pensione privilegiata per l’aggravamento della stessa infermità. La Commissione medico-ospedaliera di Padova confermò l’aggravamento clinico ma ritenne invariata la percentuale di invalidità, individuando per la prima volta una seconda patologia discale. Il Ministero della Difesa respinse l’istanza. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973. La questione controversa non è la dipendenza da causa di servizio della discopatia, ma l’accertamento dell’aggravamento della patologia già riconosciuta. La discopatia è stata riscontrata per la prima volta solo nel 2020, sicché la domanda amministrativa non avrebbe potuto essere proposta entro il quinquennio dalla cessazione dal servizio.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, che consente all’interessato di far valere i propri diritti in ogni tempo nei casi di aggravamento e considera sopravvenuto aggravamento anche l’ipotesi in cui l’invalidità, sebbene non aggravata, sia da ascrivere a categoria superiore. Il ricorrente ha assolto all’onere della prova ex art. 2697 c.c., allegando documentazione medica e critiche specifiche al giudizio della Commissione, supportate da consulenza tecnica di parte.
Il supplemento istruttorio disposto d’ufficio ha condotto al parere del Collegio medico-legale del Ministero della Salute, integrato da uno specialista ortopedico. Il perito ha accertato che l’infermità, all’epoca della visita del 2020, era da considerarsi rilevante aggravamento della patologia riconosciuta nel 1985, ascrivibile alla VIII categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981.
Il giudice condivide le conclusioni peritali, immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, richiamando per relationem il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25671 del 22 settembre 2021). Supera inoltre l’obiezione del Ministero sulla distinzione tra le due patologie: il Collegio medico-legale ha chiarito che, trattandosi del medesimo organo-apparato e di analoga funzione statico-dinamica del tronco, avrebbe dovuto procedersi a una valutazione cumulativa, considerando le due infermità come un’unica menomazione. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento della pensione privilegiata dalla data della domanda di aggravamento, oltre interessi e rivalutazione.
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Nota della Redazione
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