Notifica ex art. 140 c.p.c. alla residenza anagrafica e inammissibilità dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 167 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza anagrafica del destinatario è valida ed efficace, e da essa decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione dell’appello contabile. Il trasferimento di residenza non opposto ai terzi di buona fede secondo i modi prescritti dalla legge non può essere invocato dal destinatario per sostenere la nullità della notifica. Il notificante che abbia richiesto la certificazione anagrafica al Comune competente ha adempiuto all’onere di ordinaria diligenza, non essendo tenuto a compiere ogni indagine astrattamente utile. La violazione del termine di cui all’art. 178 cod. giust. cont. è rilevabile anche d’ufficio e determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con sentenza depositata l’8 novembre 2023, aveva condannato l’appellante, in proprio e quale amministratrice di fatto di una società, al pagamento in favore dell’I.N.P.S. della somma di euro 183.213,17 oltre accessori, per l’illecita fruizione di sgravi contributivi e altri ausili economici previsti dagli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, in asserita violazione dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991. La condanna era stata disposta in solido con altri soggetti, non appellanti. La giurisdizione erariale era stata affermata d’ufficio dal giudice territoriale in ragione della sussistenza di un rapporto di servizio tra i convenuti e l’Amministrazione danneggiata.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, in via principale, la nullità dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, per essere stati notificati presso la residenza anagrafica e non presso la residenza effettiva; in via subordinata, il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione dell’azione, l’assoluzione nel merito e, in ulteriore subordine, la riduzione della condanna. La Procura generale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte, in applicazione dell’art. 101, comma 2, cod. giust. cont., ha esaminato prioritariamente le questioni pregiudiziali, soffermandosi sulla tempestività dell’impugnazione. La violazione del termine perentorio stabilito dall’art. 178 cod. giust. cont. è stata ritenuta rilevabile anche d’ufficio, come affermato in precedenti della stessa Sezione e di altra Sezione.

Il nodo centrale riguardava la regolarità della notifica della sentenza impugnata, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza anagrafica dell’appellante. Richiamando l’art. 42 cod. giust. cont., la Corte ha ricordato che le notificazioni nel processo contabile sono disciplinate dal codice di procedura civile. Ha poi ribadito che, nel caso di notifica ex art. 140, questa si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa e con il decorso di dieci giorni, indipendentemente dall’effettiva conoscibilità dell’atto, richiamando Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 9635 del 2025.

La Corte ha affermato che la notifica è valida se eseguita presso l’indirizzo risultante dal certificato anagrafico, essendo irrilevante l’eventuale diversa residenza effettiva, salvo che il notificante la conosca o possa conoscerla con l’ordinaria diligenza, richiamando Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 8993 del 2025. L’ordinaria diligenza non impone indagini ulteriori rispetto alla ricerca presso gli uffici anagrafici, come chiarito da Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 10983 del 2021.

Nel caso concreto, il cambio di residenza è intervenuto solo successivamente alla notifica, mentre alla data dell’accesso dell’ufficiale giudiziario e del perfezionamento della notifica l’appellante risultava residente all’indirizzo indicato dall’attore pubblico. La Corte ha sottolineato che il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non denunciato nei modi prescritti, richiamando l’art. 44 cod. civ., l’art. 13 del d.P.R. n. 223/1989 e Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 21922 del 2017. Del pari, in presenza di sospetti di trasferimento, l’ufficiale giudiziario deve svolgere indagini, circostanza non ricorrente nella specie.

Accertata la regolarità della notifica, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, confermando la sentenza di primo grado. La costituzione della Procura generale, che ha comunque eccepito la tardività, non vale a sanare la decadenza, imputabile esclusivamente all’appellante, come già affermato da Sez. II App., n. 392 del 2023. Il carattere assorbente della statuizione di rito ha reso ultronea la trattazione delle ulteriori censure e ha giustificato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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