Conto giudiziale del consegnatario inammissibile per beni assegnati in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 490 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di proprietà dell’ente, previamente inventariati e assegnati in uso ai singoli uffici per lo svolgimento dell’attività di servizio, è titolare di un mero debito di vigilanza ed è qualificabile come agente amministrativo. A norma dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, egli non è tenuto alla resa del conto giudiziale, riservata ai soli consegnatari per debito di custodia. Il conto che elenca le sole categorie inventariali con i valori di inizio e fine esercizio, omettendo quantità, dettaglio dei beni ed estremi dell’inventario, non è idoneo a rappresentare la gestione e va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Un consegnatario dei beni mobili di una struttura di un ateneo napoletano depositava il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2021. Il conto, redatto sul modello approvato per i consegnatari, non riportava alcun carico a inizio esercizio e indicava, per sei categorie inventariali, soltanto il valore iniziale e finale e il carico e lo scarico dell’anno, senza descrizione dei beni e senza quantità.
Il magistrato relatore, nella relazione per i conti giudiziali, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità o l’inammissibilità del conto, ovvero la sua irregolarità. Il consegnatario si costituiva sostenendo che le modalità di gestione rientravano nello schema dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, con mero obbligo di vigilanza e senza onere di custodia, e chiedeva l’improcedibilità. Il Procuratore regionale condivideva le conclusioni del relatore.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione della sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni mobili. L’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 attribuisce alla Corte la giurisdizione contenziosa sui conti degli agenti incaricati di conservare e maneggiare denaro o di tenere in custodia valori e materie di proprietà pubblica; l’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 impone il conto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia.
Il discrimine è tracciato dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, che distingue il consegnatario agente amministrativo per debito di vigilanza dall’agente contabile per debito di custodia. Il successivo art. 12 esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia vi sono tenuti.
La Corte precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché le ipotesi di gestione delle scorte operative assegnate agli uffici. L’obbligo di custodia e di resa del conto sussiste solo quando i beni non siano stati dati in uso ai dipendenti o a terzi, ma restino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato.
Nel caso concreto i beni risultano previamente inventariati e assegnati per l’utilizzo ai singoli uffici e detenuti dalle strutture amministrative sotto la vigilanza del consegnatario. Per questa parte il conto è pertanto inammissibile, non configurandosi una gestione contabile connotata da debito di custodia.
Quanto ai requisiti formali, il conto deve dare rappresentazione chiara, esaustiva e intellegibile della gestione, in correlazione con le scritture inventariali, sì da non richiedere un lavoro ricostruttivo del giudice. Il conto depositato elenca solo sei tipologie di beni con i valori di inizio e fine anno, omettendo gli estremi dell’inventario, il dettaglio e la consistenza quantitativa. Ne resta impedita la verifica giudiziale sostanziale. La pronuncia è di inammissibilità e, vertendo in rito, nulla si dispone sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.