Reddito sintetico: prova contraria insufficiente se non dimostra disponibilità nel triennio (Cass. civ. Sez. V n. 19914 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria offerta dal contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica. La norma richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati o possano essere stati utilizzati per coprire le spese contestate, con riferimento all’entità e alla durata del relativo possesso. Il giudice di merito deve verificare la tipologia dei redditi, se esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e la loro concreta disponibilità nel periodo d’imposta oggetto di accertamento. La censura che, nel giudizio di legittimità, ometta di riportare la motivazione dell’atto impositivo o le osservazioni disattese, senza integrarne il contenuto nel ricorso, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Il contribuente, esercente l’attività di veterinario, era destinatario di una verifica fiscale per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, conclusasi con tre avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e in applicazione dei coefficienti di cui ai d.m. del 10.09.1992 e del 19.11.1992, per i beni posseduti, nonché per imputazione di una quota pari a un sesto delle spese per incrementi patrimoniali.

Impugnati gli atti con tre distinti ricorsi, le decisioni di primo grado, sfavorevoli al contribuente, venivano riformate dalla Commissione Tributaria regionale previa riunione dei giudizi. Il giudice d’appello riteneva illegittimi gli atti per non aver l’Ufficio indicato gli indici presuntivi applicati, sì da non consentire al contribuente di conoscere l’effettiva contestazione; osservava inoltre che il contribuente aveva offerto un’elaborazione di flussi di cassa per il periodo 1987/2003, dimostrando un volume d’affari idoneo a giustificare il tenore di vita, e che lo scostamento era stato accertato sullo studio di settore relativo all’attività veterinaria, approvato con carattere di strumentalità. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi; resiste il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, sostenendo che lo studio di settore avrebbe mero valore narrativo e che nessun dubbio vi sarebbe sull’applicazione degli indici di spesa. La Corte lo dichiara inammissibile per violazione del principio di completezza: il ricorrente, pur contestando la valutazione della CTR, omette di riportare nel corpo del ricorso la motivazione degli avvisi di rettifica di cui censura la carenza, non consentendo al giudice di legittimità di esprimere il proprio giudizio.

La Corte richiama il consolidato orientamento per cui, in base al principio di autosufficienza del ricorso sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., chi censuri la sentenza tributaria sul vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità dell’avviso di accertamento deve riportare testualmente i passi della motivazione dell’atto che assume erroneamente interpretati o pretermessi. Il principio di esaustività non va peraltro interpretato in modo eccessivamente formalistico, né può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti, secondo Sezioni Unite n. 8950/2022: è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza negli atti di merito.

Il secondo motivo denuncia la motivazione insufficiente e meramente apparente della sentenza. Anche tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendo la Corte, quale giudice del fatto processuale, procedere ad autonoma ricerca degli atti. Nel merito il motivo è comunque infondato: la motivazione è apparente solo quando scende al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., evenienza esclusa nel caso, avendo la CTR chiarito con espressa motivazione le ragioni della riforma.

Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sui beni indice, è anch’esso inammissibile: la CTR si è pronunciata in modo espresso, sia pure con valutazione diversa da quella dell’Ufficio, e la doglianza si risolve in un tentativo di riesame delle risultanze istruttorie, inibito in sede di legittimità.

Il quarto motivo è fondato nei limiti indicati. La CTR non ha accertato la tipologia dei redditi, se esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, né la loro concreta disponibilità per lo specifico triennio oggetto di accertamento: vi è stato mal governo della disciplina applicabile. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente a tale motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Corte di giustizia di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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