Fideiussione sottoscritta dal rappresentante societario non obbliga gli eredi come garanti personali (Cass. civ. Sez. I n. 12491 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione sottoscritta dal legale rappresentante di una società, senza spendita della qualità di garante in proprio, non è riferibile alla persona fisica e non fonda un’obbligazione di garanzia trasmissibile mortis causa agli eredi. La relativa statuizione presuppone l’accertamento della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la cui carenza è rilevabile anche d’ufficio. Il vizio di motivazione che ometta l’esame della circostanza della sottoscrizione in nome e per conto della società è censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con onere di allegazione documentale ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società correntista e alcuni garanti convenivano la banca davanti al Tribunale di Verona per ottenere l’accertamento della nullità di alcune pattuizioni del rapporto di conto corrente, relative a interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e superamento della soglia d’usura. La banca eccepiva l’improcedibilità della domanda per essere il conto ancora aperto, la prescrizione e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento del saldo passivo e la condanna della correntista e dei garanti.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda di accertamento negativo, respingeva l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della banca. La Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame dei garanti, i quali ricorrevano per cassazione con sette motivi; la banca proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi investivano la statuizione con cui il giudice d’appello aveva respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei garanti persone fisiche. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur non risultando quei soggetti sottoscrittori di alcuna fideiussione, essi fossero chiamati a rispondere delle obbligazioni in qualità di eredi del garante deceduto.
I ricorrenti contestavano che alcuna autonoma sottoscrizione fosse riferibile al de cuius a titolo personale, essendo le firme apposte sulle lettere di fideiussione quali legale rappresentante della società. Il secondo motivo, avente efficacia assorbente, è stato esaminato in via pregiudiziale.
La Corte ha riqualificato il motivo come vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ritenendo assolto l’onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il fatto storico di cui si denunciava la pretermissione è la sottoscrizione della fideiussione da parte del de cuius quale rappresentante della società e non in proprio.
Tale circostanza è stata giudicata decisiva, perché relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio. Il giudice del rinvio dovrà perciò esaminarla specificamente.
L’accoglimento del motivo, riguardante la carenza di titolarità del rapporto giuridico, ha assorbito gli altri quattro motivi, il sesto — relativo al criterio del saldo zero — e il settimo, sulla pretesa nullità del contratto sottoscritto dal solo cliente. Sono rimasti assorbiti anche i due motivi di ricorso incidentale della banca. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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