Riscossione in surroga del Fondo PMI senza titolo esecutivo: natura non innovativa dell’art. 8-bis d.l. n. 3/2015 (Cass. civ. Sez. 3 n. 9326 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese erogati in forma di concessione di garanzia, il credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, ha natura pubblicistica e privilegiata. A tale credito è applicabile la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di cui all’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, senza che sia necessaria la previa costituzione di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 46/1999. Detta disposizione non è di interpretazione autentica né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente, con la conseguenza che essa si applica anche ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore, atteso che il privilegio sorge in ragione della causa del credito quale sua caratteristica genetica.

Il Fatto

La ricorrente, quale fideiubente di una società a responsabilità limitata, aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per il recupero di un credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI. Tale credito derivava dall’intervento del Fondo, che aveva escusso la garanzia in favore dell’istituto di credito finanziatore, surrogandosi nel diritto di credito verso la società garantita e la sua fideiubente.

L’opposizione era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, riconoscendo la legittimità dell’iscrizione a ruolo senza la previa costituzione di un titolo esecutivo. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica, sono stati ritenuti manifestamente infondati e pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. La Corte ha ripercorso i propri consolidati orientamenti in materia di sostegno pubblico alle imprese, richiamando il valore generale del d.lgs. n. 123/1998, la cui applicazione è trasversale a tutte le ipotesi di intervento concesso da amministrazioni pubbliche, anche tramite soggetti terzi.

La Suprema Corte ha chiarito che il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 assiste anche il credito del gestore del Fondo che abbia subito l’escussione della garanzia, in quanto le diverse forme di intervento pubblico sono espressione di un disegno unitario volto a recuperare la provvista. Il privilegio si estende alla fase successiva di gestione del rapporto di credito, non limitandosi alle patologie genetiche dell’erogazione pubblica.

Quanto alla necessità del titolo esecutivo, la Corte ha escluso che l’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 abbia natura innovativa. Tale norma è stata qualificata come meramente ripetitiva e confermativa del regime previgente, non di interpretazione autentica. Il privilegio che assiste il credito restitutorio del Fondo sorge, secondo la regola generale dell’art. 2745 c.c., in ragione della causa del credito quale sua caratteristica genetica, e non già al momento dell’inadempimento.

Ne consegue che il gestore del Fondo può procedere alla riscossione coattiva del proprio credito mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, senza necessità di munirsi di un previo titolo esecutivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’ente controricorrente, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2745 c.c.

Tutte le 15 sentenze sull'art. 2745 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *