Credito imposta aree svantaggiate rileva fattura non proposta acquisto (Cass. civ. Sez. V n. 17972 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 nel regime originario di ammissione, la fruizione dell’agevolazione richiede che l’acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002. A tal fine non rilevano né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti. L’avvio dell’investimento deve essere provato con un documento assistito da data certa: nella specie, la fattura attestante il passaggio di proprietà del bene mobile registrato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di recupero del credito di imposta, con contestuale irrogazione delle sanzioni, in relazione all’anno di imposta 2002. Il credito, pari a euro 8.924,21, era stato fruito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000 per l’acquisto di un autocarro. Secondo l’Amministrazione l’operazione non era agevolabile, perché il perfezionamento dell’acquisto era avvenuto dopo l’8 luglio 2002.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Sassari, sostenendo di aver stipulato il contratto di acquisto in data anteriore. Il ricorso era respinto e l’appello confermato dalla CTR della Sardegna con la sentenza n. 114/08/2017. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la tesi difensiva, la Commissione regionale avrebbe errato nel collocare l’avvio dell’investimento alla data di emissione della fattura, anziché al momento della proposta di acquisto, ritenuta irrilevante perché priva di data certa.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La sentenza impugnata ha attribuito efficacia decisiva, quale prova dell’investimento, all’unico documento assistito da data certa e attestante il passaggio di proprietà del bene mobile registrato, cioè alla fattura. La proposta di acquisto, invece, non poteva assumere rilievo, trattandosi di dichiarazione di volontà unilaterale precedente alla conclusione del contratto.
Il Collegio ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta nel regime originario di ammissione previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 esige che l’acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002. Non possono quindi rilevare né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, avendo effetti meramente obbligatori tra le parti (richiamata Cass. civ., sez. V, n. 20144 del 2016).
Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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