Credito d’imposta settore commercio: decadenza per omessa indicazione nel quadro RU (Cass. civ. Sez. V n. 7629 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta previsto per gli incentivi fiscali al settore del commercio e del turismo deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, oppure in quella successiva, ai sensi dell’art. 11, comma 3, legge n. 317/1991, richiamato dall’art. 11 legge n. 449/1997. La mancata compilazione del quadro RU impedisce il riconoscimento del credito in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta e non costituisce un semplice errore formale suscettibile di emenda. L’allegazione della comunicazione ministeriale di concessione non supplisce all’omessa indicazione, essendo strumentale solo alle verifiche dell’amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La società contribuente era destinataria di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004, avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta per incentivi fiscali del settore commercio e turismo della Regione Puglia. A seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio aveva proceduto allo sgravio dell’atto esecutivo, riconoscendo il corretto utilizzo del credito.

Successivamente, l’Ufficio aveva emesso una nuova cartella, avendo accertato che la contribuente aveva utilizzato il credito senza compilare, nella dichiarazione relativa all’anno di concessione (2003), il quadro RU, per euro 2.070,00 nel 2003 e per euro 7.941,00 nel 2004. I due gradi di merito si erano conclusi in favore della contribuente, ravvisando nella omissione un mero errore formale. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 11 legge n. 449/1997 e dell’art. 11 legge n. 317/1991, oltre al principio di libera emendabilità della dichiarazione fiscale, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il bando da cui promana il credito prevedeva, al punto 4.2, l’applicazione dell’art. 11 legge n. 317/1991. Tale norma stabilisce che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il beneficio è concesso, a pena di decadenza. La Corte di appello aveva invece attribuito rilievo alla natura formale dell’errore omissivo, pur essendo incontroversa l’omessa compilazione del quadro RU per l’anno 2003.

Richiamando un consolidato orientamento — Cass. n. 18378 del 2021, Cass. n. 250 del 2021, Cass. n. 610 del 2018, Cass. n. 2395 del 2017 — il Collegio ribadisce che la decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, essendo coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all’esercizio fiscale in cui si è proceduto all’acquisto dei beni strumentali. La mancata indicazione del credito nel periodo d’imposta legislativamente previsto ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta.

Quanto alla omessa presentazione della dichiarazione per assenza del protocollo di trasmissione, la Corte nulla statuisce, non avendo la parte ricorrente riprodotto la relativa documentazione in ossequio al principio di autosufficienza. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, perché rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi esposti e provveda sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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