Giudicato penale assolutorio ed efficacia nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9154 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura di norma processuale e, in difetto di disciplina transitoria, trova applicazione, ai sensi dell’art. 11 preleggi, anche nei processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. Nei giudizi di cassazione pendenti alla medesima data, il giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, formatosi in esito a dibattimento, esplica efficacia vincolante quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione. Tale efficacia va tuttavia circoscritta al solo trattamento sanzionatorio: con riferimento all’imposta, la sentenza penale resta soggetta all’autonoma e prudente valutazione del giudice tributario secondo il regime anteriore alla novella. Il giudice tributario che ometta del tutto di considerare la pronuncia assolutoria e le prove ivi raccolte incorre nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al 2003, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava operazioni oggettivamente inesistenti in relazione a fatture emesse da una società fornitrice. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

La Cassazione, con precedente pronuncia, cassava con rinvio la sentenza di appello, rilevando l’insufficienza della motivazione rispetto agli elementi di prova emersi dal processo verbale di constatazione. Riassunta la causa, il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’Amministrazione. Nel giudizio di rinvio la società produceva la sentenza penale, divenuta irrevocabile, con cui il proprio rappresentante legale era stato assolto, a esito di dibattimento, perché il fatto non sussiste, in relazione ai medesimi fatti oggetto del recupero fiscale. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, incentrato sull’omesso esame del giudicato esterno costituito dalla sentenza di assoluzione, e lo accoglie nei limiti della motivazione. Il Collegio richiama anzitutto la fisionomia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che richiede un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo. Sotto questo profilo, la censura relativa alla mancata valutazione delle fatture si risolve in un riesame di elementi istruttori e non prospetta il fatto storico decisivo.

Diverso è il caso del giudicato penale. Secondo la giurisprudenza consolidata, la sentenza penale irrevocabile non è idonea, per l’art. 654 cod. proc. pen., a esplicare effetti vincolanti nel processo tributario, assumendo rilievo solo quale elemento di prova soggetto all’autonoma valutazione del giudice. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di considerare quella pronuncia e le prove ivi raccolte.

Il Collegio si sofferma sull’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che riconosce efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento per gli stessi fatti materiali, con estensione anche alle persone fisiche e agli enti nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante. La norma ha natura processuale e, in mancanza di disciplina transitoria, si applica, in forza dell’art. 11 preleggi, anche ai singoli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore in processi già pendenti, compreso il giudizio di cassazione in corso alla data indicata.

Il Collegio supera le perplessità di legittimità costituzionale prospettate dal Pubblico Ministero in ordine alla mancata partecipazione dell’ente impositore al giudizio penale e agli effetti sulla parità di trattamento tra contribuenti. L’efficacia del giudicato va limitata alle sanzioni: quanto all’imposta, resta fermo l’ordinario regime probatorio e la valutazione autonoma del giudice tributario. Il secondo motivo è infondato, attingendo la sentenza impugnata il cd. minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Il terzo, volto a censurare la valutazione delle prove, è inammissibile, traducendosi in un riesame di merito riservato al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

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