Società estinta, legittimazione del socio all’impugnazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 21565 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese nella vigenza dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, la legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta spetta esclusivamente alla società stessa, che conserva capacità e legittimazione, per il tramite dell’ex liquidatore, per un periodo di cinque anni. Il socio è privo di legittimazione ad agire, poiché gli effetti dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. sono differiti anche ai fini dell’efficacia e della validità degli atti del contenzioso. Il ricorso introduttivo proposto dal socio in proprio è pertanto inammissibile, con conseguente cassazione della sentenza di merito che aveva ritenuto il socio legittimato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, per il recupero a tassazione dell’IVA asseritamente detratta in modo illegittimo per l’anno d’imposta 2014, con l’irrogazione delle relative sanzioni.
Il socio, in proprio, aveva impugnato l’atto impositivo davanti ai giudici tributari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’accoglimento del ricorso di primo grado, sul rilievo che il venir meno della società non estingue i debiti insoddisfatti e che l’Amministrazione non aveva provato l’effettiva percezione di somme da parte del socio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di legittimazione del socio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della legittimazione ad agire in caso di società cancellata dal registro delle imprese. Il quadro di riferimento è offerto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche a Sezioni Unite n. 3625 del 2025 e al più risalente orientamento a Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010.
La cancellazione determina, di regola, l’estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, disposizione di natura sostanziale e non retroattiva, deroga a tale principio nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori, differendo di cinque anni gli effetti dell’estinzione.
Ne deriva che la società estinta conserva la legittimazione attiva e che il solo liquidatore è legittimato a ricevere le notifiche degli atti impositivi e a opporsi agli stessi, conferendo mandato alle liti. Gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione, essendo gli effetti dell’art. 2495 cod. civ. posticipati anche sul piano del contenzioso.
Nel caso esaminato la società risultava estinta successivamente all’entrata in vigore della norma, con conseguente operatività del differimento quinquennale. L’avviso era stato tempestivamente notificato nel rispetto del termine di decadenza. La legittimazione ad agire spettava dunque al legale rappresentante della società e non al socio, che aveva proposto il ricorso introduttivo in proprio.
La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso originario, compensando le spese in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale della materia.
Nota della Redazione
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