Credito d’imposta in dichiarazione: prescrizione decennale dalla presentazione (Cass. civ. Sez. V n. 26122 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi non è soggetto al termine di decadenza previsto per il rimborso, non occorrendo un’apposita istanza, perché l’amministrazione finanziaria, resa edotta dai conteggi del dichiarante, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è quindi sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e non dallo spirare del termine stabilito dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che fissa al 30 giugno 1997 il limite temporale per le dichiarazioni contenenti crediti immuni dall’eccezione di prescrizione.

Il Fatto

Una banca di credito cooperativo, in liquidazione coatta amministrativa, presentava il 19 settembre 1997 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di amministrazione straordinaria, esponendo vari crediti d’imposta per Irpeg, imposta sul patrimonio netto ed eccedenze di ritenute. La titolarità di tali crediti è poi pervenuta, per cessione e successiva incorporazione, alla società contribuente odierna, circostanza mai contestata dall’amministrazione.

Decorsi i termini per la liquidazione automatizzata e per l’attività di accertamento, la contribuente sollecitava il rimborso con istanza del 22 dicembre 2008. L’Ufficio negava il rimborso, eccependo la maturata prescrizione decennale, e riteneva inapplicabile la norma che impedisce al fisco di far valere la prescrizione per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. La C.T.P. e poi la C.T.R. rigettavano il ricorso; la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente censurava la sentenza d’appello per aver fatto decorrere la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione, anziché dallo spirare del termine per la liquidazione automatizzata. Il Collegio ha giudicato il motivo infondato, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2687/2007 e delle successive pronunce conformi.

Secondo tale orientamento, quando il contribuente ha evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non opera il termine di decadenza previsto per il rimborso: l’amministrazione, informata dei conteggi effettuati, è in grado di conoscere la pretesa creditoria. Ne deriva che l’azione di rimborso è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

La Corte ha precisato che sulla decorrenza di tale termine non incide il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e per la liquidazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il motivo è stato quindi respinto.

Con il secondo motivo, formulato in subordine, la contribuente sollecitava un incidente di costituzionalità sull’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003. La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La data del 30 giugno 1997, per il periodo d’imposta 1996, non è stata scelta a caso: il d.lgs. n. 241 del 1997 aveva introdotto il versamento unitario e la compensazione tra crediti e debiti del medesimo periodo d’imposta.

Da ciò la Corte ha tratto la ragionevolezza della scelta legislativa: dopo tale riforma i contribuenti non erano più costretti a chiedere il rimborso delle eccedenze, potendo compensarle con i debiti erariali. Non aveva quindi senso equiparare il termine per il condono fiscale del 2002 a quello delle dichiarazioni con crediti immuni dalla prescrizione. Essendo la dichiarazione presentata il 19 settembre 1997, oltre il termine del 30 giugno 1997, il credito si è prescritto ordinariamente il 19 settembre 2007. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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