Notifica atto tributario valida mediante posta privata con licenza individuale (Cass. civ. Sez. V n. 10265 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione del servizio postale attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente realizzata con la legge n. 124 del 2017, è valida la notifica di un atto impositivo tributario eseguita a mezzo di operatore postale privato munito della licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999. L’atto tributario ha natura di atto amministrativo e non di atto processuale, sicché non trovano applicazione i principi delle Sezioni Unite n. 299 e n. 300 del 2020, che hanno qualificato come nulla, e non inesistente, la notifica dell’atto giudiziario effettuata da operatore privato. La regola non si estende agli atti giudiziari, per i quali la gestione del servizio resta riservata al fornitore del servizio universale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza con cui la C.T.R. Campania aveva accolto l’appello di due contribuenti, esercenti la professione di avvocato, e dell’associazione professionale di cui erano soci.
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali era stato rettificato il reddito dello studio e che non erano stati impugnati. Avviata la riscossione, i contribuenti proposero separati ricorsi deducendo di non aver avuto conoscenza degli atti impositivi. La C.T.P. di Salerno, previa riunione, rigettò i ricorsi; la C.T.R., in riforma, li accolse ritenendo inesistente la notifica eseguita tramite messo comunale nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., per essere stata la raccomandata informativa affidata a un’agenzia privata di recapito.
La Motivazione della Corte
Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso — la questione sulla riserva a Poste Italiane dei soli atti giudiziari era già stata prospettata in primo grado dall’Ufficio — e dichiarata inammissibile la produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ., la Corte esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati.
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’avviso di accertamento come atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, e non come atto processuale o funzionale al processo. L’instaurazione del giudizio tributario non si correla all’emissione dell’atto impositivo o alla sua notificazione, ma alla proposizione del ricorso. Da qui l’esclusione dei principi delle Sezioni Unite n. 299 e n. 300 del 2020, resi in materia di atti giudiziari.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: il d.lgs. n. 261 del 1999, in recepimento della Direttiva 97/67/CE, aveva mantenuto il servizio postale universale, riservando ad esso le raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. La Direttiva 2008/6/CE, recepita con il d.lgs. n. 58 del 2011, modificò l’art. 4 del citato decreto, affidando in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982 e quelli di cui all’art. 201 cod. strada. L’art. 5, comma 1, subordinava l’offerta di servizi non riservati al rilascio della licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
L’abrogazione dell’art. 4 ad opera dell’art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124 del 2017 — con soppressione dell’esclusiva di Poste Italiane — opera dal 10 settembre 2017 e non incide sulla fattispecie. In tale quadro la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8416 del 2019 e le successive pronunce gemelle, confermando che la notifica a mezzo di operatore privato munito di titolo abilitativo minore è fidefacente quando ha ad oggetto atti amministrativi e tributari, non quando attiene ad atti giudiziari.
Errata è altresì la statuizione che, in via subordinata, ha ritenuto la nullità della notifica: i giudici d’appello non hanno considerato che le raccomandate informative risultavano consegnate al domicilio ovvero perfezionate per compiuta giacenza, omettendo ogni verifica sui presupposti della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. o sul suo superamento. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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