Credito d’imposta Mezzogiorno, rileva l’avvio dell’investimento (Cass. civ. Sez. V n. 13009 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi 98-108, legge n. 208 del 2015, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale il cui avvio — coincidente con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo — sia successivo al 1° gennaio 2016. Non rileva, in senso contrario, che la singola spesa o l’acquisto del bene strumentale si collochi nel triennio agevolato. L’art. 1, comma 99, legge n. 208 del 2015, nel richiamare la nozione unionale di investimento iniziale, impone di verificare la cronologia del progetto e non quella del singolo esborso. È invece infondata la censura che esclude dall’agevolazione i beni a destinazione funzionale all’attività svolta, quali le attrezzature varie, quando l’accertamento di fatto ne dimostri la destinazione unitaria alla struttura produttiva.
Il Fatto
Una società esercente commercio al dettaglio di carburante presentava all’Agenzia delle entrate istanza per fruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno, quantificandolo in relazione a un progetto di stazione di servizio con servizi accessori. L’amministrazione autorizzava la fruizione, ma all’esito di un controllo notificava un processo verbale di constatazione e, poi, un atto di recupero, contestando l’eccedente utilizzo in compensazione per l’anno 2020 e applicando la sanzione.
La società impugnava l’atto. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando il recupero relativo alla voce delle attrezzature e riducendo la sanzione. Entrambe le parti proponevano appello; la CTR rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale della società, accogliendo integralmente il ricorso originario. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dei motivi per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la Corte richiama il principio di autosufficienza come elaborato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022: tale onere non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, al punto da imporre l’integrale trascrizione degli atti, quando il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e ne segnali la presenza negli atti di merito.
Nel merito, il primo motivo — relativo ai beni qualificati come strumentali, tra cui pensiline e arredi — è dichiarato infondato. La Corte osserva che la disciplina non enumera analiticamente i beni agevolabili, ma valorizza l’elemento funzionale della loro destinazione a strutture produttive. Richiamando il precedente Cass. n. 5353 del 2014, reso su analoghe agevolazioni, si conferma che l’acquisto è agevolabile quando risulti strumentale all’esercizio dell’attività specificamente svolta. La CTR si è attenuta a tale criterio, con accertamento in fatto non censurabile in legittimità, considerando i beni nella loro dimensione unitaria e funzionale alla realizzazione della stazione di servizio e delle attività accessorie.
Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 1, comma 98, legge n. 208 del 2015 richiede l’acquisizione di beni strumentali nuovi e il successivo comma 99 richiama la nozione di investimento iniziale definita dal regolamento (UE) n. 651/2014. La Corte, rifacendosi a Cass. n. 33252 del 2024, afferma che l’avvio dell’investimento coincide con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo, opponibile all’amministrazione.
Tale lettura è imposta dalla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato: il considerando n. 18 e l’art. 6, comma 4, lett. b), del regolamento richiedono che i lavori inizino dopo la presentazione della domanda, a pena di perdita dell’effetto incentivante. Irrilevante è dunque che il bene sia acquistato nel triennio agevolato, se il progetto era già divenuto giuridicamente vincolante prima. La sentenza impugnata, che aveva valorizzato la sola data degli acquisti, non si è attenuta a tale principio. La Corte cassa con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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