Sanzioni all’amministratore di fatto che gestisce la società uti dominus (Cass. civ. Sez. 5 n. 13363 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 d.l. 269/2003, nella parte in cui riconduce le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica esclusivamente a carico della persona giuridica, presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Ove, invece, l’amministratore di fatto gestisca la società uti dominus, disponendo delle sue risorse e facendo propri i proventi dell’attività, il rapporto fiscale che viene in considerazione è quello proprio dell’interponente: la fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 citato, sicché la persona fisica può essere sanzionata in concorso con la società ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 472/1997. Non è necessario che la società costituisca una mera fictio o un soggetto simulato: la sua effettività giuridica non esclude la traslazione del reddito all’effettivo possessore per interposta persona ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente, quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, sanzioni per complessivi € 502.840,80 relative all’anno d’imposta 2015, per dichiarazioni infedeli e illegittima detrazione di IVA mediante l’impiego di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio rilevava che il contribuente, dopo la cessazione dalla carica e la fittizia alienazione delle quote a un soggetto ritenuto mero prestanome, aveva continuato a gestire la società.
Il contribuente impugnava l’atto di contestazione, sostenendo che non potesse essergli ascritta alcuna responsabilità, trovando applicazione nei suoi confronti l’art. 7 d.l. 269/2003. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la decisione, ritenendo il contribuente responsabile in concorso con la società ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 472/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce la portata dell’art. 7 d.l. 269/2003, chiarendo che l’applicazione della norma presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società dotata di personalità giuridica. Solo la ricorrenza di tale condizione giustifica che la sanzione, in deroga al principio personalistico, colpisca esclusivamente l’ente quale effettivo beneficiario delle violazioni commesse dal proprio rappresentante o amministratore.
La Corte osserva, tuttavia, che la giurisprudenza che faceva leva sulla natura fittizia della società quale schermo per fini personali non appare pienamente soddisfacente: la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile, in ragione del valore organizzativo dell’ente e degli effetti verso i terzi. Ferma l’effettività della società, va verificato se il Fisco possa imputare a un diverso soggetto i redditi maturati dall’ente: il meccanismo normativo è quello dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.
La prova che incombe sull’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto il totale asservimento della società interposta all’interponente, tale da dimostrare la relazione di fatto tra quest’ultimo e la fonte del reddito, e che egli sia l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società. Non ha invece rilievo la dimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia, riferendosi la norma a qualsiasi ipotesi di interposizione. Ne consegue che l’irrogazione delle sanzioni trova diretto riferimento nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio per la traslazione del reddito e dei relativi tributi: la fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. 269/2003, non venendo in considerazione il rapporto fiscale proprio della società, ma quello specifico dell’interponente.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che il contribuente, dopo la cessazione dalla carica e l’alienazione delle quote, era l’unico soggetto che poteva operare senza limiti sul conto della società, disponendo pienamente della liquidità confluita sullo stesso. Tale accertamento integra la verifica richiesta: ciò che conta è che la persona fisica, indipendentemente dal ruolo di amministratore di fatto o di diritto, sia il reale beneficiario dei redditi formalmente prodotti dalla società e la gestisca uti dominus. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.
Nota della Redazione
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