Credito d’imposta Mezzogiorno: motivazione apparente e beni strumentali (Cass. civ. Sez. V n. 13010 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza del giudice tributario di appello che, senza confrontarsi con i motivi di gravame e con le prove offerte dalle parti, si limiti a motivare per relationem aderendo acriticamente alla decisione di primo grado. In tema di credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, la qualificazione di un bene come arredamento o costruzione leggera non ne esclude la natura di bene strumentale all’attività d’impresa, con conseguente agevolabilità. La sanzione per credito non spettante è applicabile quando il credito, pur privo dei presupposti, non è riscontrabile mediante i controlli formali, restando esclusa l’inesistenza.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015, a fronte di un investimento realizzato per una stazione di servizio ubicata nel Mezzogiorno, comprensiva di distributori di carburanti, bar, tabacchi, tavola calda, sala giochi ed edicola. L’Agenzia delle Entrate autorizzava la fruizione dell’intero importo richiesto.

A seguito di controllo, l’Ufficio notificava un processo verbale di constatazione, contestando l’eccedente utilizzo in compensazione del credito. La società impugnava l’atto impositivo davanti alla competente commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso. Su appelli proposti da entrambe le parti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva sia l’appello principale dell’Ufficio, salvo che per il recupero riferito a una fattura per duplicazione, sia l’appello incidentale della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso principale e l’Agenzia ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso principale, con cui la contribuente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 24452 del 2018 e da numerose successive pronunce conformi, secondo cui è nulla la sentenza d’appello tributaria che si limiti a motivare per relationem alla decisione impugnata mediante mera adesione, rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del decisum.

I giudici di legittimità richiamano anche l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, che hanno qualificato la motivazione come solo apparente allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione di primo grado, ribadendo l’arco temporale di operatività dell’incentivo senza confrontarsi con i motivi d’impugnazione della contribuente, in particolare con le ragioni relative al momento d’inizio dell’investimento, né con le prove offerte dalle parti. Da qui la declaratoria di fondatezza del primo motivo, con assorbimento del secondo.

Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte lo rigetta integralmente. Sul primo motivo, concernente l’agevolabilità delle spese per beni strumentali, richiama Cass. n. 5353 del 2014, resa con riferimento ad analoghe agevolazioni della legge n. 388 del 2000: l’acquisto di beni di arredamento consente la fruizione del credito d’imposta qualora risulti strumentale all’esercizio dell’attività specificamente svolta. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, evidenziando, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, che si trattava di beni durevoli qualificabili come attrezzature strumentali.

Sul secondo motivo, relativo alla distinzione tra credito non spettante e inesistente, la Corte richiama Cass. Sez. U. n. 34452 del 2023, secondo cui la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti, con applicazione della relativa sanzione, quando l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato. Nel caso di specie la stessa Agenzia ha solo rettificato gli importi oggetto di compensazione, restando esclusa l’inesistenza del credito. La sentenza ha dunque fatto corretta applicazione di tali principi.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame e il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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