Credito IVA e non contestazione: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10836 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non esonera la parte che invoca un credito dall’onere di dimostrarne l’esistenza. La mancata presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria su un tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati, quando sia stato chiesto il rigetto integrale della domanda. Ne consegue che, ove l’Ufficio abbia contestato la sussistenza del diritto al rimborso, grava sul contribuente l’onere di provare il credito IVA richiesto, senza che il giudice di appello possa ritenerlo non contestato per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia preso specifica posizione sulle dichiarazioni presentate. La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; non è tale quella sintetica ma idonea a esplicitare la ratio decidendi.
Il Fatto
Una società esercente attività di compravendita immobiliare chiedeva il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2016, per la maggior parte formatosi nel triennio 2007-2009 e già parzialmente rimborsato su istanza del curatore fallimentare, dopo il ritorno in bonis della contribuente nel 2016. Il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso della società.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, rilevando che il credito non era mai stato contestato in primo grado e che risultava comprovata l’attuale soggettività passiva della contribuente. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio lamentava la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale ritenuto inammissibile la pretesa estensione del thema decidendum e violato il principio di non contestazione. Ad avviso della ricorrente, spettava alla società fornire la prova dell’esistenza del credito e nessuna ammissione era intervenuta in primo grado.
La Corte dichiara il motivo fondato. Il giudice di appello aveva affermato che nel corso del primo grado l’Ufficio non aveva mai contestato l’entità e la genuinità del credito esposto nelle dichiarazioni IVA, traendone l’inammissibilità della censura sulla mancata disamina della reale esistenza del credito.
Dalle trascrizioni operate nel ricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, emerge invece che l’Ufficio non solo non aveva riconosciuto il credito, ma aveva negato il diritto al rimborso. La Corte richiama il principio per cui il principio di non contestazione, applicabile anche nel processo tributario, opera sul piano della prova e non contrasta con la regola secondo cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum se è stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, come nella specie (Cass. n. 34707 del 24/11/2022).
Avendo l’Ufficio contestato la sussistenza del diritto al rimborso, la Commissione regionale non avrebbe potuto considerare non contestato il credito per il solo fatto che l’Amministrazione non avesse preso specifica posizione sulle dichiarazioni, gravando sul contribuente l’onere di fornirne la prova. Il primo motivo va dunque accolto.
Il secondo motivo resta assorbito, mentre il terzo è infondato. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ribadisce che essa ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 03/11/2016). Nel caso concreto la motivazione è sintetica, ma idonea a esplicitare la ratio decidendi. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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