Risarcimento danno emergente esente IVA soggetto a registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 10837 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, la sentenza che condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non è soggetta all’IVA, perché le somme risarcitorie non concorrono a formare la base imponibile del tributo ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, la condanna al danno emergente da risoluzione contrattuale per inadempimento resta assoggettata ad imposta di registro proporzionale, non trovando applicazione il principio di alternatività IVA/Registro. La verifica preliminare richiesta al giudice consiste nello stabilire se le somme oggetto di condanna si riferiscano a prestazioni di beni o servizi rilevanti ai fini IVA: solo in caso affermativo opera l’esclusione dell’imposta proporzionale di registro prevista dalla Nota II all’art. 8 d.P.R. n. 131/1986.

Il Fatto

Due società propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, confermando la legittimità di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro. L’atto riguardava la registrazione di una sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, aveva condannato una società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore dell’altra contraente, oltre interessi.

Le contribuenti sostengono che le somme liquidate costituiscano corrispettivi di operazioni soggette a IVA e che, per il principio di alternatività, l’imposta di registro dovesse essere applicata in misura fissa. La questione giunge in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, previa riformulazione del primo come censura di diritto. La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro sulla sentenza di condanna. La Commissione regionale aveva rilevato che la condanna era conseguenza dell’accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta e che la quantificazione era avvenuta riconoscendo le singole voci di danno emergente subite dall’attrice.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. I provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme sono tassati con l’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986, ma la Nota II esclude l’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. Nel novero dei provvedimenti di condanna rientra anche la sentenza di condanna al risarcimento del danno: tuttavia, anche quando il danno si riferisca a prestazioni astrattamente soggette a IVA, la natura risarcitoria della condanna porta la fattispecie fuori dal campo di applicazione del tributo.

La Corte richiama l’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di risarcimento del danno né gli interessi moratori. Il principio è confermato da precedenti in materia di indennità di cessazione del rapporto di locazione (Cass. n. 13345 del 2006), di transazione (Cass. n. 17633 del 2008) e di danni da ritardata consegna del bene locato (Cass. n. 22592 del 2013).

Ne deriva che la Commissione regionale ha correttamente ritenuto non soggetto a IVA l’importo spettante a titolo di danno emergente, assoggettando ad imposta di registro proporzionale la sentenza di condanna. Il danno emergente, a seguito di risoluzione per inadempimento, corrisponde all’immediata perdita economica del titolare del bene, compreso il valore della prestazione non ottenuta, oltre ai pregiudizi patrimoniali relativi ai costi e interessi sul mutuo e agli interessi passivi su anticipo fatture e factoring.

Il terzo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile per difetto di indicazione dei profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni conformi, come richiesto dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. La Corte aggiunge che la motivazione del giudice di merito è adeguata quando indica le ragioni del proprio convincimento, restando implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili.

Il quarto motivo è disatteso: in tema di avviso di liquidazione, l’obbligo di motivazione sugli interessi è assolto con l’indicazione dell’importo, della base normativa e della decorrenza, senza necessità dei singoli saggi applicati (Cass. n. 28742 del 16/10/2023). Quanto alla mancata allegazione della sentenza, l’Amministrazione è esonerata quando l’atto riporti gli estremi identificativi essenziali del provvedimento, trattandosi di atto di cui il contribuente, parte del giudizio, è a conoscenza. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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