Criteri di valutazione dell’esame di abilitazione forense: la non ammissione e la composizione della Sottocommissione (TAR Lombardia n. 746 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, la dimostrazione dell’anteriorità del decreto ministeriale di nomina di un componente della sottocommissione esaminatrice, rispetto allo svolgimento delle attività demandategli, esclude che la sua partecipazione ai lavori sia illegittima. Le eventuali irregolarità documentali o formali nella trasmissione dell’atto di nomina non sono idonee a viziare il provvedimento di nomina stessa, né a inficiare la legittimità della composizione dell’organo collegiale. Ne consegue che la domanda cautelare, volta a ottenere la ricorrezione dell’elaborato da parte di una diversa e legittimamente composta sottocommissione, deve essere respinta in carenza del requisito del fumus boni juris.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2024 – impugnava il provvedimento di non ammissione alla prova orale, adottato dalla III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di -OMISSIS- con verbale del 26 febbraio 2025. Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’illegittima composizione della sottocommissione e la mancata adozione di criteri di valutazione conformi alle indicazioni della Commissione Centrale.
Con motivi aggiunti, il candidato impugnava il decreto ministeriale di nomina di un componente della sottocommissione, versato in atti dall’Amministrazione solo il 27 marzo 2026, in asserita ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 26 marzo 2026. Il ricorrente ne lamentava la mancata pubblicazione e la carenza di elementi essenziali di certezza e tracciabilità, chiedendo, in via cautelare, la ricorrezione dell’elaborato da parte di una diversa e legittimamente composta sottocommissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta con i motivi aggiunti, concludendo per la loro insussistenza. Il Tribunale ha dato atto che, all’esito dell’istruttoria disposta, l’Amministrazione aveva depositato il decreto di nomina contestato unitamente alla nota, munita di protocollo e datata 20.12.2024, formata dal Direttore competente del Ministero della Giustizia con la quale il decreto stesso è stato trasmesso al Presidente della Corte d’Appello di -OMISSIS-.
La Corte ha quindi valutato che le indicazioni contenute nella nota del Direttore sono idonee a palesare l’anteriorità del decreto di nomina rispetto alla partecipazione del commissario ex novo nominato alle attività demandategli. Tale dato cronologico, unitamente alla produzione documentale dell’Amministrazione, ha condotto il Tribunale a escludere la configurabilità del vizio di composizione dell’organo esaminatore dedotto dal ricorrente.
Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ritenuto che le deduzioni articolate attengano a mere irregolarità che non viziano il decreto gravato. La mancata pubblicazione del decreto o la presenza di elementi formali carenti sono state pertanto considerate non decisive, non essendo in grado di inficiare la validità della nomina e, conseguentemente, la legittimità della composizione della sottocommissione esaminatrice.
In applicazione dei principi sopra richiamati, il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese di fase. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.