Annullamento in autotutela del permesso di costruire e atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Abruzzo n. 443 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che adotta un provvedimento di annullamento di titoli edilizi al solo fine di dare esecuzione a una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato non esercita un autonomo potere di autotutela e non è tenuto ad effettuare la comparazione tra interesse pubblico e sacrificio del privato. La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire costituisce atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma, salvo che rivesta natura vincolata e sia idonea a conformare in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale. La domanda di fiscalizzazione dell’abuso proposta in via giudiziale è inammissibile quando l’amministrazione non ha ancora esercitato il relativo potere.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Comune due permessi di costruire e una variante, successivamente annullati dalla Provincia con provvedimento del 27.09.2007. Impugnato tale atto davanti al TAR Abruzzo, il ricorrente ne aveva ottenuto l’annullamento. La sentenza veniva appellata dalla controinteressata e il Consiglio di Stato, con pronuncia non appellata e passata in giudicato, accoglieva integralmente l’appello, confermando la legittimità del provvedimento provinciale.

Il Comune, dando esecuzione a quella pronuncia, adottava il provvedimento Prot. 3170 del 06.04.2021, con cui annullava i due permessi e comunicava l’avvio del procedimento di autotutela relativo a un terzo titolo edilizio. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione e interesse pubblico, nonché l’applicabilità della fiscalizzazione dell’abuso, chiedendo in via subordinata il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che la sentenza di questo TAR invocata dal ricorrente è una mera pronuncia di rito, che non si è espressa sulla legittimità del titolo edilizio. Essa, inoltre, è intervenuta quando la Provincia aveva già annullato il permesso con autonomo provvedimento, poi ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato con pronuncia definitiva.

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, il TAR la dichiara inammissibile. L’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto conclusivo. L’impugnazione anticipata ha carattere eccezionale e riguarda atti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione finale. Nel caso di specie l’avviso non ha carattere vincolato e non condiziona ineluttabilmente il provvedimento conclusivo.

Il Collegio esclude poi il dedotto difetto di motivazione e di interesse pubblico. Il Comune ha adottato il provvedimento non all’esito di una propria autonoma valutazione, ma per uniformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato, avendo un obbligo in tal senso. I permessi erano già stati annullati dalla Provincia con atto divenuto definitivo: il Comune, pertanto, non doveva operare alcuna comparazione, essendo sufficiente prendere atto della pronuncia giurisdizionale.

La censura relativa alla regolarità dei permessi è dichiarata inammissibile, in quanto tenta di reintrodurre questioni coperte dal giudicato. Quanto alla fiscalizzazione dell’abuso, il TAR la respinge: oggetto del giudizio è un provvedimento di presa d’atto e una comunicazione di avvio, che non dispongono alcun annullamento né ordinano la demolizione. Il ricorrente dovrà far valere le proprie ragioni nel procedimento amministrativo, trattandosi di potere non ancora esercitato.

La manifesta infondatezza della domanda demolitoria e la genericità della richiesta risarcitoria conducono al rigetto anche di quest’ultima. Il ricorso è respinto e parte ricorrente è condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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