Liquidazione compensi gratuito patrocinio nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3169 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, che deve determinare l’importo nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. In virtù dell’art. 130 del medesimo d.P.R., i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo sono dimezzati. Ai fini della liquidazione, l’autorità giudiziaria valuta le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della competente Commissione del 5 settembre 2025, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore, adottato dalla competente Prefettura.
La domanda cautelare accedente al ricorso veniva accolta con ordinanza cautelare dell’11 settembre 2025. Tuttavia, con successivo decreto monocratico del 13 ottobre 2025, il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata l’istanza di liquidazione del compenso depositata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiama i criteri di cui all’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. La norma impone di tenere conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il Collegio applica altresì l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo, nonché l’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, che individua i criteri generali per la determinazione del compenso, facendo riferimento alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell’attività prestata, all’importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell’affare, ai risultati conseguiti e al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Il TAR ritiene congrua la determinazione della somma complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. La somma liquidata comprende anche la fase cautelare e viene posta a carico dell’erario.
Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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