Cronotachigrafo prova dell’eccesso di velocità e obblighi di registrazione (Cass. civ. Sez. II n. 4229 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cronotachigrafo, analogico o digitale, costituisce fonte probatoria legittima per accertare sia le violazioni dei limiti di velocità sia la mancata registrazione delle attività dei 28 giorni precedenti il controllo. L’art. 142, comma 11, cod. strada si applica anche quando il limitatore di velocità è funzionante, ogni volta che sia riscontrato in concreto il superamento del limite. L’art. 19 legge n. 727/1978, letto in combinato disposto con il Regolamento UE n. 165/2014, è compatibile con l’evoluzione normativa europea e impone la tracciabilità delle attività a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro del conducente. I contratti di lavoro intermittente non esonerano dall’obbligo di registrazione, che trova origine nel diritto dei trasporti e non in quello del lavoro.
Il Fatto
Una società di autonoleggio proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso sei verbali di accertamento elevati dalla polizia locale per violazioni del codice della strada: cassetta di pronto soccorso insufficiente, uso inadeguato del pittogramma del cronotachigrafo, superamento dei limiti di velocità e omissione delle registrazioni obbligatorie. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo sufficiente la motivazione fondata sulle risultanze del cronotachigrafo.
La società soccombente appellava al Tribunale, che rigettava il gravame. Proponeva quindi ricorso per cassazione con dodici motivi, illustrati da memoria, cui resisteva il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la riconduzione del verbale per eccesso di velocità alla disciplina del limitatore non funzionante. La Corte rigetta la censura: l’art. 142, comma 11, cod. strada non esclude logicamente che le sanzioni si applichino anche quando il limitatore è funzionante, purché sia riscontrato il superamento del limite nel tratto oggetto di accertamento.
Sul terzo motivo, il cronotachigrafo è contemplato come legittima fonte probatoria dall’art. 142, comma 6, cod. strada e dal Regolamento UE n. 165/2014, con espresso richiamo a Cass. n. 1802 del 2025. La Corte respinge anche la censura di incompatibilità dell’art. 19 legge n. 727/1978: il richiamo originario al Regolamento CEE n. 1463/1970 va inteso come riferimento implicito ai regolamenti che lo hanno sostituito, dal Regolamento CE n. 3821/1985 al Regolamento UE n. 165/2014, che hanno aggiornato la disciplina recependo le innovazioni tecnologiche.
Quanto all’obbligo di registrazione delle attività dei 28 giorni precedenti, la Corte chiarisce che esso opera indipendentemente dal tipo di tachigrafo, analogico o digitale. La contestazione nei verbali riguarda la mancata indicazione delle attività svolte, accertata tramite le risultanze del dispositivo, e i verbali rispettano i requisiti di chiarezza necessari per l’esercizio del diritto di difesa.
La Corte esclude poi che gli articoli 13 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015 sul lavoro intermittente siano rilevanti. Il contratto intermittente non esonera conducente e datore di lavoro dall’obbligo di tracciare le attività, finalizzato alla sicurezza del trasporto e al rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo, che trovano disciplina nel diritto dei trasporti.
Sui motivi articolati ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte li dichiara inammissibili per mancato assolvimento dell’onere imposto dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. in caso di doppia motivazione conforme: la ricorrente non ha indicato le distinte ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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