Litisconsorzio necessario tra società di persone e socio per reddito imputato (Cass. civ. Sez. V n. 4231 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e la loro automatica imputazione per trasparenza a ciascun socio comportano che il ricorso avverso l’avviso di rettifica, proposto anche da uno solo dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Ne deriva un caso di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver controllato la posizione fiscale di una società in liquidazione, accertava maggiori redditi non dichiarati relativi a un anno in cui l’entità aveva forma di società in nome collettivo. Alla società era notificato un avviso di accertamento e, al socio, un separato avviso con cui si contestava il maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef.

Società e socio impugnavano con distinti ricorsi i rispettivi atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso del socio era accolto sulla base dell’annullamento, in separato giudizio, dell’atto impositivo riguardante la società. La Commissione Tributaria Regionale confermava, ritenendo la pronuncia relativa alla società esecutiva. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 39, comma 1 bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appello sospeso il processo nei confronti del socio in presenza di una situazione di pregiudizialità rispetto a quello pendente verso la società. La Corte rileva preliminarmente che il giudizio tributario riguardante la società non si era concluso, essendo intervenuta cassazione con rinvio della relativa pronuncia di secondo grado.

Da quel precedente emerge la ratio decisiva: la Corte aveva cassato con rinvio al giudice di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, cui il maggior reddito societario sia imputato per trasparenza.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica dei redditi ai soci rendono inscindibile la controversia, che non ha ad oggetto una singola posizione debitoria ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Il ricorso di uno solo dei soggetti impone pertanto l’integrazione del contraddittorio, salva la riunione, e il giudizio senza tutti i litisconsorti è viziato da nullità assoluta.

Il principio, confermato dalla successiva Cass. sez. V n. 28060 del 2024, trova applicazione anche nel caso esaminato. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado, perché si proceda alla trattazione unitaria nei confronti della società e dei soci, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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