Incarico dirigenziale conferito su norma incostituzionale è nullo di diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13644 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni sulla base di disposizioni di cui sia successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulli di diritto, con ripristino della situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Le pronunce di accoglimento eliminano la norma con effetto ex tunc, sicché essa non è più applicabile anche se la fattispecie è sorta in epoca anteriore, fermo restando che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti per formazione del giudicato o per altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta ex lege a revocare l’incarico illegittimamente conferito, a prescindere da ogni impugnativa giudiziale dell’atto di conferimento o dalla scadenza dei relativi termini.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario di un’Agenzia fiscale, aveva chiesto in via principale l’accertamento del proprio diritto allo scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale per la copertura di 162 posti di dirigente, nella quale era collocato in posizione non utile, e all’attribuzione della qualifica dirigenziale con effetti dal primo incarico ricevuto nel 2001, oltre alla stabilizzazione del rapporto ai sensi del d.lgs. n. 165/2001. In via subordinata aveva domandato l’accertamento della validità del contratto di lavoro del 22.6.2012, la reintegra e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva respinto il gravame, rilevando l’esistenza di un giudicato amministrativo sulla pretesa di scorrimento e la sopravvenuta inefficacia della graduatoria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi motivi, relativi all’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’incarico, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 17931/2013, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è inammissibile quando il ricorrente si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o sul difetto di motivazione, senza fare inequivocabile riferimento alla nullità derivante dall’omissione.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti. La Corte ha ricordato che l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo, non già di questioni giuridiche. Il quarto motivo non si confrontava con la prima ratio decidendi, fondata sulla preclusione derivante dal giudicato amministrativo.
Centrali sono il quinto e il sesto motivo, trattati congiuntamente e respinti nel merito. La Corte ha ricostruito la disciplina dell’accesso alla dirigenza nelle Agenzie fiscali, dall’art. 24 del regolamento di amministrazione alle reiterate proroghe del termine finale, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimi per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 e le disposizioni di proroga.
Su tale base la Corte ha applicato l’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98/2011, secondo cui i provvedimenti di personale adottati in base a disposizioni poi dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto. L’incarico conferito al ricorrente in forza della norma caducata era pertanto nullo di diritto e l’amministrazione era tenuta ex lege a ripristinare la situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza, senza che rilevassero la mancata impugnazione dell’atto o la scadenza dei termini.
La Corte territoriale, che aveva ritenuto nullo e improduttivo di effetti il conferimento dell’incarico, si era dunque attenuta a tali principi. Il ricorso è stato rigettato, con obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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