Contestazione del quantum e poteri del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 10825 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione del quantum della pretesa risarcitoria non integra domanda nuova, ma mera specificazione della difesa già svolta, quando l’an della responsabilità sia stato contestato in primo grado ed essa presupponga una condanna ivi pronunciata. Il giudice d’appello investito di un motivo avverso la valutazione delle prove è titolare di un potere-dovere di riesame, che non può essere eluso osservando che l’appellante solleciti una rivalutazione probatoria, poiché proprio in tale rivalutazione si sostanzia la funzione del gravame. La motivazione che si sottragga a questo esame non integra il minimo costituzionale e viola l’art. 132 c.p.c.
Il Fatto
Una progettista era stata chiamata in causa dai propri committenti, in manleva, in un giudizio promosso da una vicina per violazione delle distanze legali nell’edificazione. La domanda di garanzia si fondava sulla presunta inadeguatezza del progetto, che avrebbe dovuto assicurare la conformità dell’opera alle norme codicistiche e al regolamento edilizio comunale. Il Tribunale di Messina accolse la domanda della vicina, ritenne la responsabilità della progettista e quantificò il danno. La Corte d’Appello di Messina rigettò le impugnazioni della progettista e dei committenti, confermando la statuizione di primo grado. La professionista propose ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta i motivi relativi alle distanze e alla responsabilità del progettista. Quanto alla stradella esistente tra le proprietà, la Corte conferma che una strada privata può consentire l’esonero dalle distanze solo se asservita all’uso pubblico per titolo o per usucapione, non bastando la mera esistenza di un passaggio. Quanto all’art. 2236 c.c., ribadisce che il progettista è debitore di un’obbligazione di risultato e deve assicurare la conformità del progetto anche alle norme giuridiche sulle distanze, con conseguente esclusione di ogni esimente legata alla firma dei committenti o all’incarico della direzione lavori a un terzo.
Il punto centrale dell’accoglimento è il sesto motivo. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere il giudice d’appello qualificato come domanda nuova la contestazione del quantum del danno liquidato dal Tribunale. La Corte ritiene la censura fondata. La contestazione del quantum, avendo presupposto una condanna contenuta nella sentenza di primo grado, non poteva che essere sollevata in appello e costituiva mera specificazione della difesa già svolta in primo grado, dove la professionista aveva contestato in radice la propria responsabilità.
Sul piano processuale, la Corte censura il passaggio in cui il giudice d’appello aveva escluso ogni diversa delibazione dei risvolti fattuali, assumendo che le censure si limitassero a sollecitare un riesame delle prove. Il giudice del gravame è tenuto a verificare se il precedente esame del primo giudice sia suscettibile di conferma, dando conto delle ragioni della propria decisione; l’onere motivazionale può essere assolto anche mediante rinvio alla valutazione del Tribunale, ma non può essere di fatto evitato. La motivazione della Corte messinese, nella sua estrema stringatezza, non integra il minimo costituzionale e non corrisponde al paradigma dell’art. 132 c.p.c.
La Corte richiama il criterio per cui la modificazione della domanda è ammissibile, nei limiti delle preclusioni, quando resti nell’ambito della medesima vicenda sostanziale e del medesimo bene della vita. Ammessa la modificabilità quantitativa della pretesa, non v’è ragione di precludere la contestazione del quantum a fronte di una tempestiva contestazione dell’an. Il sesto motivo è quindi accolto, l’ottavo assorbito, gli altri rigettati. La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.