C.T.U. preventiva nulla se svolta in periodo feriale senza urgenza (Cass. civ. Sez. II n. 10583 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c., è connotato dall’assenza del presupposto dell’urgenza e rientra tra i giudizi conservativi, non tra quelli cautelari. Ne consegue che la sua trattazione non può essere fissata nel periodo di sospensione feriale dei termini, salvo che sia intervenuta una specifica dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario. La fissazione dell’udienza di comparizione nel periodo feriale, in difetto di tale dichiarazione, determina la nullità dell’attività svolta, ove ne derivi un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Il giudice che dichiari nulla la consulenza preventiva non può utilizzarne le risultanze: deve ricavare aliunde, mediante accertamento surrogatorio, la dimostrazione del quantum risarcitorio.
Il Fatto
Una società acquirente conveniva davanti al Tribunale il venditore di una motobarca, chiedendo l’accertamento dei vizi occulti esistenti al momento della consegna e la condanna al risarcimento del danno. La domanda si fondava sugli esiti di una consulenza tecnica preventiva esperita ai fini della composizione della lite.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava gli eredi del convenuto, nel frattempo deceduto, al pagamento della somma quantificata sulla base della perizia. La Corte d’appello rigettava il gravame, sia pure riconoscendo la nullità del procedimento preventivo svolto nel periodo feriale. Gli eredi proponevano ricorso per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ritenendola infondata: l’excursus del giudizio ante causam risultava dettagliatamente descritto, con indicazione della data di notifica, della mancata costituzione della parte evocata e delle conclusioni del consulente.
Passando al ricorso incidentale, la Corte esclude la natura cautelare del procedimento. La consulenza preventiva con finalità conciliativa non contiene alcun giudizio sul merito e non pregiudica il diritto alla prova; essa è estranea al presupposto dell’urgenza e rientra tra i giudizi conservativi. Richiama sul punto Cass. Sez. 6-3 n. 12386 del 2018, Sez. 6-3 n. 5698 del 2013 e Sez. 3 n. 29643 del 2024. Difetta inoltre una specifica dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario: la fissazione dell’udienza in periodo feriale è dunque nulla, con pregiudizio del diritto di difesa (Cass. Sez. 1 n. 13487 del 2002; Sez. 1 n. 2978 del 1994). La nomina di consulenti di parte da soggetto non costituito è irrituale e non sana la carenza del contraddittorio.
Quanto al ricorso principale, la Corte rileva il vizio più grave: la sentenza d’appello, dopo aver dichiarato la nullità della consulenza preventiva, ne ha tuttavia utilizzato le risultanze, confermando la condanna quantificata in primo grado. La nullità avrebbe imposto al giudice di secondo grado di ricavare aliunde la dimostrazione del quantum risarcitorio mediante un accertamento surrogatorio, che è mancato. Il contrasto tra dispositivo e motivazione è dunque insanabile.
Il terzo motivo è invece infondato quanto alla prova testimoniale, legittimamente ammessa come controprova sui capitoli di controparte, e inammissibile quanto al giuramento decisorio, privo di ruolo dirimente nella decisione. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Nota della Redazione
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