Prescrizione presuntiva inapplicabile al credito da contratto scritto (Cass. civ. Sez. II n. 12501 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni presuntive, e tra esse quella prevista dall’art. 2956, primo comma, n. 2, cod. civ., trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione. Ne consegue che esse non operano quando il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta. In tale ipotesi il termine triennale non decorre e la relativa eccezione non può essere accolta. Il principio vale a prescindere dalla natura del credito azionato, poiché la forma scritta del titolo esclude in radice la funzione della presunzione.
Il Fatto
Un professionista, incaricato con contratto in forma scritta di redigere una stima dei danni subiti da un edificio a seguito del crollo di un muro, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dell’attività svolta. L’erede del committente proponeva opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva del credito.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva invece l’impugnazione e dichiarava prescritto il credito, ritenendo decorso il termine triennale di cui all’art. 2956, n. 2, cod. civ. a far data dalla morte del committente. Il professionista ricorreva per cassazione, lamentando che la prescrizione presuntiva fosse stata applicata nonostante l’esistenza di un contratto scritto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e individua la questione nella compatibilità tra la prescrizione presuntiva dell’art. 2956, primo comma, n. 2, cod. civ. e l’esistenza di un titolo negoziale redatto per iscritto. Il ricorrente denunciava la violazione della medesima norma, per avere il giudice di appello ritenuto operante la presunzione anche in presenza di contratto scritto.
Il motivo è dichiarato fondato. La Suprema Corte richiama il principio secondo cui le prescrizioni presuntive trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione. È su questa funzione che si fonda la presunzione di estinzione del debito per effetto del decorso del tempo.
Se il credito trae invece origine da un contratto stipulato in forma scritta, quella funzione viene meno: la formalità del titolo sottrae il rapporto alla logica del pagamento immediato e rende inoperante la presunzione. La Corte conferma così l’orientamento già espresso in relazione a varie fattispecie, richiamando Cass. n. 34710 del 27/12/2024, Cass. n. 13707 del 22/05/2019 e Cass. n. 10397 del 30/04/2018.
In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di appello che aveva dichiarato prescritto il credito nonostante la forma scritta del contratto risulta pertanto viziata nella applicazione della norma invocata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.