Omesso esame del riconoscimento tacito dei vizi ex art. 1667 c.c. e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 8567 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sussiste solo quando il fatto storico trascurato, se considerato, avrebbe determinato con certezza una diversa soluzione della controversia. Non costituiscono fatti rilevanti a tal fine le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o l’interpretazione della volontà della parte desumibile da un comportamento. Il preteso riconoscimento dei vizi per fatti concludenti ex art. 1667 c.c., fondato sulla spontanea esecuzione di ulteriori interventi di riparazione, necessita di un’attività interpretativa che esula dal paradigma normativo del vizio di motivazione. La prova del nesso di causalità tra l’inadempimento dell’appaltatore e i danni opera su un piano tecnico e oggettivo, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso.
Il Fatto
Il committente ha convenuto in giudizio l’officina che aveva eseguito interventi di riparazione sul motore di un’autogru, deducendo l’incompletezza delle opere e domandando il risarcimento dei danni. La società si è costituita contestando la domanda e proponendo riconvenzionale per il corrispettivo. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello di Bologna, in riforma, l’ha rigettata per mancata prova sia del carattere difettoso degli interventi sia del nesso causale con i guasti successivi.
Avverso tale decisione il committente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui le ammissioni dell’appaltatrice sull’inidoneità degli interventi, il riconoscimento tacito dei vizi per l’esecuzione di ulteriori riparazioni e la lettera di contestazione inviata dal proprio difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, incentrati sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., rammentando che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente un riesame del merito, ma solo un controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito.
Il vizio è configurabile solo se la circostanza trascurata, se valutata, avrebbe invalidato con un giudizio di certezza l’efficacia probatoria delle altre risultanze. La Corte ha quindi verificato se i fatti indicati dal ricorrente avessero tale carattere decisivo, richiamando i propri precedenti in materia (tra cui Cass. n. 9368/2006 e Cass. n. 21223/2018).
Quanto alle pretese ammissioni dell’appaltatrice e al riconoscimento per fatti concludenti, la Corte ha escluso che essi possano incidere sulla prova del nesso causale, il quale opera su un piano tecnico e oggettivo. Ha inoltre precisato che l’interpretazione della volontà della parte desumibile dall’esecuzione spontanea di ulteriori interventi non costituisce un “fatto” in senso storico, ma una valutazione che esula dal perimetro del vizio di motivazione.
La Corte ha infine ritenuto non decisiva la lettera del difensore, priva di valore probatorio sulla sussistenza dei vizi e sul nesso causale, e ha disatteso il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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