Il diniego di giustizia riparativa non vizia la sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. 4 n. 8166 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. L’impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale alla rimozione della situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale. Nel caso in cui l’ordinanza di diniego sia stata emessa in un processo concluso con sentenza di applicazione della pena, il perimetro di impugnabilità è delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammette il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che deduca vizi differenti, poiché la richiesta di applicazione della pena rappresenta un fatto processuale autonomamente rilevante che recide ogni legame con la fase in cui è maturata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, cod. pen., con il beneficio della sospensione condizionale. Nel corso dell’udienza il difensore aveva reiterato la richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa, già rigettata in precedenza; il giudice aveva nuovamente negato l’accesso, rilevando l’assenza della volontà della persona offesa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 48 d.lgs. n. 150/2022 e chiedendo l’annullamento della sentenza di patteggiamento, lamentando che il diniego lo aveva indotto ad accettare un trattamento sanzionatorio più severo di quello ottenibile all’esito del programma riparativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo alla luce delle Sezioni Unite n. 5166 del 2025, che hanno qualificato come giurisdizionale la decisione sull’autorizzazione all’accesso ai programmi di giustizia riparativa, con conseguente impugnabilità del provvedimento negativo unitamente alla sentenza conclusiva del grado. Tale ricostruzione trova fondamento nella natura extraprocessuale del programma, che tuttavia produce effetti giuridicamente rilevanti all’interno del processo penale, potendo condurre all’estinzione del reato o alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia inteso impugnare l’ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza di applicazione della pena, come emergerebbe dal complessivo tenore del ricorso. Tuttavia, ha precisato che il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza non può che coincidere con quello della sentenza di patteggiamento, delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali in cui è innestato, essendo sufficiente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata e costituisca manifestazione consapevole della volontà dell’imputato. La richiesta di patteggiamento postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità diversa da quelle attinenti alla richiesta stessa e al consenso prestato.
Quanto alla specifica questione del diniego di giustizia riparativa, la Corte ha escluso che, nell’ambito del patteggiamento, sia ipotizzabile uno svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale: la sentenza concordata trova titolo nell’accordo delle parti e la richiesta dell’imputato costituisce fatto processuale autonomamente rilevante, che rende impossibile far valere vizi diversi da quelli tassativamente indicati.
Il ricorrente non ha contestato la volontà di richiedere la pena concordata né la conformità della pena applicata a quella richiesta, limitandosi a prospettare un trattamento sanzionatorio alternativo e più favorevole. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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