Cumulo per continuazione in executivis: scorporo dei reati e limiti agli aumenti (Cass. pen. Sez. V n. 12620 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che debba rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena determinata per quest’ultimo, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti con il reato posto a base del nuovo computo. Gli aumenti non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Nella rideterminazione della pena complessiva non può applicarsi la pena sostitutiva su una porzione soltanto del trattamento sanzionatorio, dovendosi considerare la sola pena finale risultante dagli aumenti ex art. 81 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con più sentenze. La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva accolto l’istanza e rideterminato la pena complessiva in anni tre, mesi undici di reclusione ed euro 3.900 di multa.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge. Sosteneva che il giudice, dopo aver riconosciuto la continuazione tra i reati, avesse rideterminato il trattamento sanzionatorio reato per reato, anziché sciogliere il cumulo già operato con precedente provvedimento; lamentava inoltre che per un reato era stata applicata la pena detentiva di dieci giorni, laddove nel provvedimento di cumulo era stata sostituita con la multa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Richiama il consolidato insegnamento secondo cui, in presenza di più violazioni già unificate, il giudice dell’esecuzione deve procedere allo scorporo di tutti i reati, individuare il più grave e calcolare su di esso gli aumenti per i satelliti. Il riferimento è, tra le altre, a Sez. 1 n. 17948 del 31/01/2024 e a Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019.
Nel caso concreto la Corte territoriale si è attenuta a tale metodo: ha scorporato i reati unificati, ha individuato il più grave e ha determinato l’aumento per ciascun satellite, compresi quelli per i quali la continuazione era già stata riconosciuta con precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione.
L’operazione è stata condotta nel rispetto del principio per cui gli aumenti per i reati-satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, enunciato dalle Sezioni Unite n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino. L’aumento applicato per il reato sub A.1) — dieci giorni di reclusione ed euro 50 di multa — risulta inferiore a quello determinato in precedenza, pari a un mese di reclusione.
La Corte precisa che è irrilevante che, in quest’ultimo provvedimento, la pena detentiva per quel reato fosse stata sostituita con la pena pecuniaria. Deve escludersi che, nella rideterminazione della pena complessiva all’esito del riconoscimento della continuazione, la pena sostitutiva possa applicarsi su una porzione soltanto del trattamento sanzionatorio.
Sul punto richiama il principio affermato da Sez. 1 n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta: ai fini dei limiti alle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, rileva la pena detentiva risultante dagli aumenti ex art. 81 cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave o la parte di pena relativa ai soli reati per cui la sostituzione sia ammissibile. Il legislatore ha dettato una disciplina unica, dovendosi considerare la sola pena finale, salvo il rilievo della riduzione per i riti alternativi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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