Continuazione e disegno criminoso: illegittima la valutazione sull’intera carriera criminale (Cass. pen. Sez. V n. 12619 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’applicazione del vincolo della continuazione il giudice dell’esecuzione deve limitare l’accertamento ai reati giudicati con le sentenze richiamate nell’istanza del condannato, verificando se, al momento della commissione del più risalente tra essi, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. È illegittima la motivazione che estende l’esame all’intera carriera criminale del condannato, valorizzando reati estranei alla richiesta. I criteri elaborati dalla giurisprudenza — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità — operano come indicatori della programmazione unitaria e non come requisiti autonomi di esclusione.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze: quella emessa dal GUP presso il tribunale di Pistoia nel 2014, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile nel 2018, e quella emessa dal GUP presso il tribunale di Varese nel 1998, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile nello stesso anno.

La Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di continuazione, accogliendo invece la richiesta di rideterminazione della data di interruzione del primo cumulo parziale e rideterminando la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il costante insegnamento secondo cui l’accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata al momento del fatto, da ricostruire in termini di elevata probabilità o spiccata verosimiglianza. La giurisprudenza ha individuato alcuni indicatori della programmazione unitaria: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la circostanza che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali (Sez. U n. 28659 del 18.5.2017, Gargiulo).

Ciascun indice, singolarmente considerato, non è di per sé indicativo di una cornice deliberativa comune; la presenza di una pluralità di essi consente però di formulare un giudizio di maggiore probabilità o più spiccata verosimiglianza che i reati siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, Bonasera).

La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la distanza temporale tra i reati oggetto dell’istanza — commessi tra agosto e novembre 1997 — «in sé considerato consente di ravvisare il vincolo della continuazione», ha poi rigettato l’istanza valorizzando altri elementi: l’estensione dell’analisi all’intera storia criminale del condannato, risalente al 1984; l’irrilevanza del dato temporale per la commissione di altri reati dopo la scarcerazione; la diversità dei luoghi e dei complici. Tali elementi, secondo l’ordinanza, impedivano di configurare un medesimo disegno criminoso esteso dal 1984, tenuto conto che i periodi di detenzione dovevano ritenersi idonei a interrompere la programmazione.

La Corte di cassazione giudica tale motivazione manifestamente illogica. L’esame richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non attiene all’intera carriera criminale del reo, ma ai soli reati giudicati con le sentenze cui si riferisce la richiesta. Occorreva stabilire se, al momento della commissione del reato più risalente tra quelli indicati, il condannato avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, quelli successivi. La programmazione iniziale può essere priva di specificità, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzo diretto a un unico scopo prefissato e sufficientemente specifico.

Pertanto il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Nota della Redazione

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