Cumulo gratuito e pro quota non somma anzianità ENPAM (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 7 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, il richiamo alle gestioni di cui al comma 239 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, contenuto nel comma 246, non consente di computare, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva rilevante per il calcolo della quota di pensione a carico dell’INPS, i periodi non coincidenti accreditati presso le casse previdenziali professionali (nella specie, ENPAM). La novella del 2016 (commi da 195 a 198 dell’art. 1 della legge n. 232/2016) ha ampliato la platea dei destinatari del cumulo estendendola agli iscritti agli enti di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996, ma non ha inciso sul sistema di calcolo pro quota del comma 245, che preserva i sistemi di calcolo di ciascuna gestione. Ne consegue che la quota INPS resta determinata secondo il sistema misto, non potendosi valorizzare due volte lo stesso periodo contributivo in gestioni diverse.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione conseguita con il cumulo gratuito dal 1° giugno 2019, ha contestato la quantificazione del trattamento operata dall’INPS con il sistema misto, assumendo la debenza del più favorevole sistema retributivo. A sostegno della pretesa ha dedotto di aver maturato più di 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995, dovendosi computare anche i periodi versati presso l’ENPAM, cassa professionale dei medici.

L’ente previdenziale ha contestato integralmente la tesi, affermando la correttezza del proprio operato. La causa, discussa all’udienza del 7 gennaio 2025, è stata posta in decisione con rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla necessità di rivedere il precedente orientamento della Sezione, aderendo all’indirizzo espresso dalla locale Sezione di appello con la sentenza n. 14/2023, relativa a caso analogo. La questione dirimente concerne l’interpretazione del comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, che impone di computare, per la determinazione dell’anzianità contributiva, tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239.

Secondo la ricorrente, l’ampliamento della platea dei beneficiari del cumulo operato dalla novella del 2016 — che ha esteso la copertura del comma 239 agli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 — consentirebbe di valorizzare i periodi ENPAM per raggiungere i 18 anni al 31.12.1995 e applicare il sistema retributivo alla quota INPS fino al 31.12.2011.

Il giudice respinge questa lettura. I commi da 240 a 246 non sono stati toccati dalla novella, che ha inciso solo sul comma 239: resta inalterato il calcolo pro quota disciplinato dal comma 245, che preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni in relazione alle anzianità maturate in ciascuna di esse. Il computo unitario dei periodi, mediante la fictio iuris del cumulo, è finalizzato al conseguimento del diritto a un’unica pensione, non alla determinazione della sua misura.

Il comma 246 va dunque riferito ai periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive e la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ovvero alle gestioni di competenza INPS. Diversamente opinando si perverrebbe a una non consentita doppia valorizzazione di periodi maturati in gestioni autonome e con discipline dissimili, in violazione della ratio dell’istituto.

La perdurante possibilità di accedere alla ricongiunzione o alla totalizzazione conferma la tesi: la prospettazione della ricorrente condurrebbe ai medesimi benefici senza l’onere correlato e senza il trasferimento della contribuzione, con duplicazione di utilità, continuando la cassa professionale a corrispondere la propria quota. Il sistema retributivo invocato si applica solo ai periodi maturati nelle gestioni INPS, per il richiamo del comma 13 al comma 6 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. La diversità di trattamento rispetto ai liberi professionisti è ragionevole, data l’eterogeneità delle situazioni poste a raffronto (Corte cost. n. 92/2009).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *