Responsabilità del direttore di UOC limitata alla colpa organizzativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 62 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore di unità operativa complessa, titolare di compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza, non risponde del danno erariale per l’attività diagnostica e terapeutica svolta in autonomia dall’équipe operativa che ha in cura il paziente. La sua responsabilità può configurarsi solo quando l’evento sia eziologicamente riconducibile a una carenza organizzativa, a una prassi irregolare tollerata o a un’omessa vigilanza su condotte prevedibili ed evitabili. È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva o per posizione. L’accertata insussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento preclude, come necessario antecedente logico, ogni ulteriore valutazione sulla colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un dirigente medico apicale, titolare di una UOC di Ostetricia e Ginecologia, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 895.132,41 euro a titolo di danno erariale indiretto. L’addebito riguardava l’esecuzione, da parte dell’azienda ospedaliera, di una condanna risarcitoria resa in sede civile per i gravi esiti neurologici permanenti riportati da due gemelli alla nascita, quantificata in oltre 5.484.196,88 euro.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio rigettava la domanda, escludendo la rilevanza causale delle condotte contestate e la sussistenza della colpa grave. La Procura generale proponeva appello, deducendo il travisamento delle perizie medico-legali e l’erronea esclusione del nesso eziologico e dell’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado. In via pregiudiziale, dichiara infondata l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’appellato in ordine alla tenuta della cartella clinica: il requisito di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 190 c.g.c., non esige formule sacramentali né una confutazione analitica di ogni passaggio motivazionale, essendo sufficiente la chiara individuazione del capo investito e delle ragioni della censura. La valutazione sulla cartella clinica, osserva la Corte, non costituisce capo autonomo, ma parte della più ampia statuizione di rigetto.

Nel merito, il Collegio ribadisce che l’oggetto della domanda non era la condotta esigibile dal medico quale componente dell’équipe, bensì quella esigibile per il suo ruolo apicale, sotto il profilo dell’indirizzo, del coordinamento e della vigilanza. La Procura, tuttavia, non chiarisce quale azione concreta l’appellato avrebbe dovuto svolgere e quando, tenuto conto di funzioni apicali che non lo coinvolgevano nell’attività di cura e diagnosi.

Sul primo motivo, la Corte esclude il dedotto travisamento: le consulenze richiamate, compresa quella acquisita nel giudizio civile di appello, non fanno emergere alcun nesso causale tra le omissioni contestate e l’evento. Esse convergono nel ritenere che l’esito, pur prevedibile, non fosse integralmente evitabile, e che una maggiore solerzia avrebbe potuto favorire solo un miglioramento dell’outcome, non quantificabile se non in via equitativa.

Quanto alla cartella clinica, il Collegio rileva che l’inesattezza riscontrata costituisce errore materiale, non attribuibile al dirigente, che non partecipò alla sua redazione. Richiama il principio secondo cui il primario risponde solo per carenze organizzative o omessa vigilanza su condotte prevedibili ed evitabili, restando esclusa la responsabilità per errori occasionali e isolati (Cass. pen., sez. IV, n. 22249 del 2016; Cass. pen., sez. V, n. 1096 del 2015; Cass. civ., sez. III, n. 9969 del 2017). Le funzioni di direzione non impongono una presenza continuativa né un controllo sovrapposto all’attività clinica specialistica dell’équipe (Cass. pen. n. 11390 del 2024 e n. 12818 del 2024).

Difettando il profilo di esigibilità di una diversa condotta, l’insussistenza del nesso eziologico preclude ogni valutazione sulla colpa grave. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’azienda ospedaliera alle spese di lite, liquidate in 7.003,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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